Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.37809 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32464-2019 proposto da:

N.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrenti –

nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA, MINISTERO 2021 DELL’INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 1657 DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. N.A., cittadino del Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile catione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il paese d’origine per la paura di essere ucciso dai parenti di un uomo che aveva involontariamente travolto con la macchina e causandone la morte.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

3. Avverso tale provvedimento N.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che decreto n. 11650/2019, pubblicato il 01/10/2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da N.A. con tre motivi di ricorso.

Il Ministero non presenta difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 276 c.p.c. in quanto il giudice di fronte al quale si è tenuta l’udienza di comparizione è un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante.

Il motivo è inammissibile.

Secondo orientamento di questa Corte in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione (Corte Cassazione civile sez. III, 03/11/2020, n. 24463). In tal senso anche Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, n. 7878 secondo cui “in terna di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali”.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale ha negato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza tener conto delle informazioni rilevanti in merito alla situazione presente in Gambia, violando il D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cassazione civile sez. III, 12/01/2021, n. 262). Spetta al ricorrente indicare le diverse fonti la cui valutazione avrebbe potuto portare il giudice di merito a compiere una diversa valutazione. Nel caso di specie il Tribunale ha escluso la presenza di un conflitto generalizzato o di una violenza diffusa sulla base delle seguenti fonti, aggiornate e ufficiali: Amnesty International 2017 e EASO 2017. Pertanto, il giudizio compiuto nel decreto impugnato è insindacabile.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare, mancherebbe una indagine specifica e accurata circa la condizione di vulnerabilità del richiedente e della sua esposizione al rischio nel caso di rientro in patria.

Il motivo è inammissibile.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cassazione civile sez. 12/01/2021, n. 262). Tale principio è stato rispettato dal Tribunale, che tramite motivazione insindacabile in questa sede, ha concluso per un giudizio negativo sulla vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio sulla base di fonti riguardanti anche il rispetto dei diritti fondamentali nel paese interessato.

6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012 art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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