LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32722-2019 proposto da:
M.A.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato IACOPO CASINI ROPA;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 15/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. M.A.M., proveniente dal Bangladesh, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per le estreme condizioni di povertà in cui si trovava, essendo la sua casa andata distrutta nel corso di un’alluvione. Espose altresì di aver abbandonato il villaggio grazie ad un prestito contratto dal padre e di temere in caso di rientro di essere ucciso dai creditori. Raggiunse la Libia e successivamente riuscì a fuggire per mare raggiungendo l’Italia.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento M.A.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10981/2019 del 15 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) incoerente, contraddittoria e pertanto non attendibile la narrazione del richiedente asilo non essendo stato in grado di circostanziare adeguatamente la vicenda sui fatti essenziali che avevano determinato l’espatrio;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro; Quanto alla situazione socio-politica in Bangladesh dalle fonti risultava una democrazia multipartitica con episodi di violenza riguardanti limitatamente il partito islamista ed i vertici BNP senza un’esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate.
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine. Quanto alla documentazione relativa all’attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio italiano ha ritenuto che, trattandosi di attività lavorative sporadiche e con retribuzioni al di sotto del minimo sociale, non era possibile valorizzarle ai fini del giudizio di comparazione trattandosi di occupazioni del tutto inadeguate a garantire una esistenza dignitosa nel territorio italiano.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da M.A.M. con ricorso fondato su quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e ss. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2. Lamenta che il giudice non avrebbe adempiuto al suo dovere di cooperazione, avendo il richiedente fornito un “principio di prova” dei fatti narrati.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di una interpretazione eccessivamente restrittiva della Convenzione di Ginevra, dovendosi ritenere che il timore di essere uccisi a causa di problemi o faide familiari sia assimilabile alle gravi persecuzioni tutelate dalla norma in quanto riconducibili del comprovato pericolo di violazione dei diritti umani.
Il motivo è infondato.
La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, laddove sia carente di motivazione o sorretto da una motivazione del tutto illogica o contraddittoria, tale da essere “apparente” – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. La valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere, tuttavia, rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni – atomisticamente esaminate – insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata (Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, n. 29258. Il giudice di merito ha valutato il racconto del richiedente generico e contraddittorio tramite una motivazione insindacabile basata su un giudizio complessivo della vicenda e non frazionato. Il Tribunale infatti, ha evidenziato la contraddittorietà del narrato del richiedente asilo, laddove dinanzi alla Commissione territoriale ha affermato che i propri genitori erano ancora in vita ed in sede di audizione che erano deceduti anni prima nonché la carenza di documenti pertinenti senza una idonea motivazione circa la loro mancanza “tenuto conto che, rientra nello sforzo ragionevole, contattare i familiari con i quali ha tuttora legami”.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione c/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3 e art. 14, art. 5, comma 6. Il Tribunale non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria volta ad accertare il contesto socio-culturale del paese d’origine.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, ha affermato che dal rapporto EASO del dicembre 2017 si evinceva l’assenza di un pericolo per la vita dei cittadini in quanto il Bangladesh è una democrazia multipartitica con episodi di violenza riguardanti limitatamente il partito islamista ed i vertici BNP senza un’esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate (pag. 2-3).
Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione c/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Il Tribunale avrebbe violato i principi in materia di protezione umanitaria poiché avrebbe omesso di svolgere sia uno scrutinio specifico delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, sia una valutazione comparativa che tenesse adeguatamente conto del processo di integrazione e dell’inserimento sociale del richiedente nel territorio italiano.
Il motivo è fondato.
Risulta del tutto carente nella motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio nel Pese d’origine, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.
Come affermato da questa Corte “ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. civ. sez. III, n. 262 del 12 gennaio 2021).
Orbene nel caso in esame il giudice omette completamente di acquisire informazioni aggiornate e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio limitandosi a rinviare a quanto approfondito ai fini della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) (conflitto armato generalizzato), valutazione diversa da quella richiesta ai fini della protezione umanitaria.
4.4 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione c/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come modificati dal D.L. n. 113 del 2018 conv. In L. n. 32 del 18 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.
Sostiene il ricorrete che il D.L. n. 113 del 18 sarebbe applicabile retroattivamente “nella parte in cui amplia il novero dei diritti riconosciuti al richiedente”.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto la disciplina prevista dal D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, non è applicabile al caso di specie.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 13/11/2019, n. 29459, in tema di successione di leggi nel tempo in materia cli protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Di conseguenza, il c.d Decreto Sicurezza N. 113/2018 non è applicabile retroattivamente alle domande già pendenti, da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.
5. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quarto motivo, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
PQM
la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quarto motivo, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021