Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.37812 del 01/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31849-2019 proposto da:

O.G.O., elettivamente domiciliato in Torino, via Cernaia, 27, presso l’avv. LUCA VIGIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 18/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. O.G.O. è cittadino nigeriano ed ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare una faida insorta intorno alla eredità di alcuni terreni appartenuti ai nonni. La Commissione territoriale, cui ha chiesto la protezione internazionale ed umanitaria, ha verbalizzato le sue dichiarazioni, senza procedere a videoregistrazione, ed ha poi rigettato le domande.

2. Il ricorrente impugna una decisione del Tribunale di Torino che ha sostanzialmente confermato il giudizio della Commissione, ritenendo la vicenda meramente privata ed escludendo situazioni impeditive al rimpatrio in Nigeria.

3. -Il ricorso è basato su un solo motivo. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35.

La tesi del ricorrente è che, non essendovi stata videoregistrazione della sua audizione presso la Commissione territoriale, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere audizione del ricorrente, e non limitarsi ad acquisire il verbale di quella svoltasi presso l’organo amministrativo.

Secondo la tesi del ricorrente, infatti, la mancata videoregistrazione non può essere supplita dal solo verbale, occorrendo invece procedere a nuova audizione.

Il motivo è infondato.

Invero, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; e) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/ 2020; Cass. 22049/ 2020; Cass. 26124/ 2020).

Vero è che risulta dal decreto impugnato che l’audizione è stata chiesta, ma non risulta, né da quest’ultimo atto, né dal ricorso, che il ricorrente ha proposto fatti nuovi, o indicato gli aspetti su cui avrebbe voluto fornire chiarimenti, cosi che la semplice richiesta di nuova audizione, peraltro ricavatile dal provvedimento impugnato e neanche prospettata in ricorso, è da sola insufficiente a far ritenere violato l’obbligo da parte del giudice di sentire nuovamente il ricorrente.

6. – Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto-per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472