Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.37813 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31873-2019 proposto da:

U.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE GENOVA;

– intimata –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, (depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – U.A.F. viene dalla Nigeria, da cui è espatriato, a suo dire, per evitare di essere ucciso dal genitore della fidanzata, aderente ad un culto violento, e contrario alla relazione; prima di giungere in Italia, dove ha chiesto protezione internazionale ed umanitaria, è stato in Libia.

2. – Impugna una decisione del Tribunale di Brescia che, non avendo creduto al suo racconto, ha escluso situazioni di vulnerabilità ed ha anche ritenuto che in Nigeria non vi sìa alcun conflitto armato generalizzato.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. – Il primo motivo denuncia, oltre che motivazione contraddittoria, altresì violazione dell’art. 14, lett. e). La censura verte sulla insufficiente valutazione della situazione esistente in Nigeria. Il ricorrente cita fonti alternative e diverse (tra cui. una peraltro inconferente, ossia il sito “*****” della Farnesina) a dimostrazione del contrario di quanto assunto dal Tribunale, ritenendo di poter ricavare da tali fonti il clima di violenza diffusa nel suo Paese.

Il motivo è infondato.

Nell’accertamento della situazione del paese di origine, il giudice di merito ha obbligo di cooperazione istruttoria, che sì traduce nella necessità di riferirsi alle fonti disponibili, attendibili ed aggiornate: ove, tale criterio sia rispettato, il giudizio è censurabile solo per difetto di motivazione adeguata.

Qui il Tribunale ha fatto ricorso a più di una fonte, ciascuna delle quali di certo attendibile e di certo aggiornata. Con la conseguenza che l’accertamento è insindacabile, né può essere scalfito dalla allegazione di fonti diverse, ad opera del ricorrente, una delle quali, come si è detto, in realtà irrilevante; del resto, si tratta di fonti che non sono di segno contrario, ma che semplicemente indicano situazioni di sporadica violenza, e non già di confitto armato.

6. – Secondo e terzo motivo possono esaminarsi insieme. Attengono alla protezione umanitaria e denunciano essenzialmente violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente contesta al Tribunale una insufficiente comparazione tra la situazione personale e quella in cui versa il paese di origine, sia una omessa valutazione del periodo trascorso in Libia.

I motivi sono inammissibili.

Quanto alla questione del paese di transito, intanto pur risultando che il ricorrente ha narrato di essere passato dalla Libia, egli tuttavia non allega di aver posto la questione al Tribunale nei termini esatti in cui va posta, ossia deducendo di aver subito vessazioni o vissuto situazioni che lo hanno reso vulnerabile o che hanno inciso sulla sua. condizione; il ricorrente deduce solo di aver posto la questione sia con l’atto introduttivo che con la conclusionale ma non dice in che termini l’ha posta; ed è rilevante questa omissione posto che non ogni transito in un altro paese è significativo, ma solo ove abbia inciso sul ricorrente rendendolo vulnerabile.

Quanto invece alla comparazione, anche qui, la decisione del Tribunale è motivata adeguatamente sia con riferimento alle condizioni soggettive che a quelle del paese di origine, mentre, per contro, il ricorrente non ha allegato alcunché a sostegno della sua censura, né a sostegno della valutazione demandata a suo tempò in Tribunale, ossia non ha allegato alcunché quanto alla sua integrazione in Italia, cosi che la censura sì dimostra generica ed inconferente.

7. – Il ricorso va respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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