LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13174 – 2016 R.G. proposto da:
S.D., titolare della ditta individuale “Edil Lavori” –
p.i.v.a. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Gaetano Servello ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ovidio, n. 32, presso lo studio dell’avvocato Raffaella Sturdà;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO *****, – c.f. ***** – in persona dell’amministratore pro tempore;
– intimato –
avverso – ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, – la sentenza n. 255 dei 3/4.6.2014 del Tribunale di Vibo Valentia;
udita la relazione nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 del consigliere Dott. ABETE Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con decreto n. 40/2006 il Tribunale di Vibo Valentia ingiungeva al condominio “*****” di *****, il pagamento al ricorrente, S.D., titolare della ditta individuale “Edil Lavori”, della somma di Euro 75.000,00, oltre interessi, quale saldo del corrispettivo dei lavori, dallo S. eseguiti, di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale.
2. Con atto di citazione in data 11.4.2006 il condominio “*****” proponeva opposizione.
Deduceva, tra l’altro, che i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte, siccome l’intonaco esterno aveva palesato delle fessurazioni, ed erano stati consegnati in ritardo, sicché il condominio aveva diritto alla corresponsione della penale a tal riguardo pattuita.
Chiedeva, tra l’altro, revocarsi l’opposta ingiunzione ed in riconvenzionale condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni cagionati.
3. Si costituiva S.D..
Deduceva, tra l’altro, che per mero errore materiale, con il ricorso, il saldo era stato indicato in Euro 75.000,00 anziché in Euro 67.000,00.
Instava comunque per il rigetto dell’avversa opposizione.
4. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 255/2014 l’adito tribunale, in accoglimento dell’opposizione, revocava l’ingiunzione e condannava l’opposto a pagare al condominio opponente la somma di Euro 57.942,93, oltre interessi; poneva a carico dell’opposto le spese di c.t.u. e compensava integralmente le spese di lite.
Evidenziava il tribunale che il c.t.u., in corrispondenza delle porzioni dello stabile interessate dagli appaltati lavori di manutenzione straordinaria, aveva accertato, tra l’altro, escoriazioni della tinteggiatura nonché microlesioni e macrolesioni dovute, a giudizio dell’ausiliario, all’assenza di una “rete porta-intonaco in fibra di vetro antifessurazione”.
Evidenziava poi che non aveva alcun rilievo che la posa in opera della “rete porta-intonaco” non fosse contemplata nel contratto d’appalto.
Evidenziava invero, da un lato, che l’appaltatore è tenuto ad eseguire la sua prestazione con la diligenza del “professionista”, sicché ben avrebbe dovuto l’opposto aver consapevolezza della necessità, alla stregua delle regole dell’arte, della posa in opera della “rete porta-intonaco”; dall’altro, che non risultava che il condominio committente fosse stato preventivamente avvertito delle pregiudizievoli implicazioni connesse all’esecuzione dei lavori secondo le modalità concordate in contratto e di aver, assumendosi il relativo rischio, indotto l’appaltatore ad operare come nudus minister.
Evidenziava segnatamente, a tal ultimo riguardo, che non si aveva riscontro alla stregua degli atti – propriamente in dipendenza dell’inammissibilità, siccome tardivamente prodotta, della documentazione allegata alla relazione di c.t.p. – dell’assunto dell’opposto, secondo cui aveva prospettato la necessità della posa in opera della “rete porta-intonaco” al direttore dei lavori, il quale, a sua volta, aveva tale necessità rappresentato ai condomini.
5. Proponeva appello S.D..
Resisteva il condominio “*****”.
6. Con ordinanza in data 24.11.2015 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
Reputava la corte che non sussisteva alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.
7. Avverso la sentenza di prime cure ha proposto ricorso S.D.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il condominio “*****” di *****, non ha svolto difese.
8. Il ricorrente ha depositato memoria.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’inadeguatezza della motivazione, la “falsa applicazione del principio giuridico che attiene alla garanzia dell’impresa esecutrice di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.” (così ricorso, pag. 11).
Deduce che nessuna norma prevede come obbligatorio l’uso di “reti porta-intonaco”, siccome per nulla è stata dimostrata l’indispensabilità di un simile accorgimento per prevenire il formarsi di fessurazioni nell’intonaco di un fabbricato per civili abitazioni.
Deduce quindi che a tal riguardo non era tenuto ad alcuna garanzia per eventuali conseguenti vizi, viepiù che risulta dalle certificazioni del direttore dei lavori che le opere sono state eseguite regolarmente.
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che il direttore dei lavori non ha per nulla previsto l’impiego di una “rete porta-intonaco” negli elaborati progettuali e nel computo metrico né, comunque, ne ha prospettato la necessità alle parti contraenti.
Deduce che ha errato il tribunale a reputarlo unico responsabile per i danni ex adverso lamentati.
Deduce ulteriormente che la necessità della posa in opera della “rete” esulava da ogni valutazione in via preventiva formulabile alla stregua debita diligenza professionale.
11. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi d’impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
12. Si premette che con ambedue i motivi di ricorso S.D. censura essenzialmente il giudizio “di fatto” sulla cui scorta la sua responsabilità – in particolare la sua negligenza professionale per la mancata prefigurazione della necessità della posa in opera di una “rete porta-intonaco in fibra di vetro antifessurazione” – è stata affermata dal tribunale (l’attività edilizia e la tipologia lavorativa, “come quelle riguardanti l’appalto di che trattasi (…) non si prestavano, in alcun modo, alla potenziale insorgenza di fenomeno fessurativo (…)”: così ricorso, pag. 15; “non ricorreva alcuna di quelle condizioni (…) idonee a far supporre la necessità di avvalersi dell’ausilio di una rete porta intonaco per prevenire un fenomeno di fessurazione al momento non ipotizzabile”: così memoria, pag. 14; “varie erano, comunque, le cause che avrebbero potuto dare luogo alla comparsa di micro fessurazioni nell’intonaco (…). E tra le varie cause era sicuramente annoverabile un possibile assestamento dello stabile, determinatosi in modo spontaneo o indotto da sollecitazioni dinamiche esterne”: così memoria, pag. 14; “la previsione di una rete porta intonaco nella fattispecie di causa (…) esulava da ogni seria diagnosi effettuabile dalla Ditta “Edil Lavori” (…)”: così ricorso, pag. 19, così memoria, pag. 21).
Entrambi i mezzi di impugnazione, pertanto, si qualificano in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
13. In questi termini indubitabile è evidentemente la preclusione che si frappone, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, alla delibazione degli esperiti motivi di ricorso.
Ben vero, la Corte d’Appello di Catanzaro ha appieno condiviso il giudizio “di fatto” formulato dal Tribunale di Vibo Valentia.
La corte di merito segnatamente ha ritenuto che il primo giudice aveva atteso alla corretta valutazione del materiale probatorio ed aveva ineccepibilmente reputato inutilizzabile, siccome tardivamente allegata, la nota – priva di data certa e di attestazione di avvenuto ricevimento – inviata dall’impresa al direttore dei lavori ed allegata alla relazione di c.t.p.; al contempo, in ordine al nesso di causalità tra la condotta dell’appellante ed il fenomeno fessurativo, la corte di merito ha dato atto che il tribunale aveva recepito i condivisibili rilievi del c.t.u.
14. In pari tempo il ricorrente censura, in fondo, l’asserita, omessa, distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“che la Ditta “Edil Lavori” (…) abbia operato con la dovuta diligenza è ampiamente provato, per tabulas, negli esiti dell’attività del (…) direttore dei lavori”: così ricorso, pag. 14, così memoria, pagg. 16 – 17; “il direttore dei lavori non ha mai ritenuto necessario, nella fattispecie, l’impiego di una rete al fine di una corretta realizzazione dei lavori”: così ricorso, pag. 18, così memoria, pag. 20; “quelli realizzati dalla ditta appaltatrice sono stati lavori eseguiti a perfetta regola d’arte (vedi deposizioni testimoniali, c. t. u. ed esiti delle operazioni di carotaggio) (…)”: così ricorso, pag. 19, così memoria, pag. 21).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
15. Ovviamente, al cospetto del (novello) disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dunque della rilevanza in via esclusiva dell'”omesso esame circa fatto decisivo e controverso”, tra le forme di “anomalia motivazionale” rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
16. In pari tempo, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
17. Va poi rimarcato che il tribunale ha dato atto del difetto di qualsivoglia domanda nei confronti del direttore dei lavori (cfr. sentenza di primo grado, pag. 5).
Conseguentemente, non si correla alla “ratio decidendi” l’assunto del ricorrente, secondo cui “la decisione del giudice di prime cure di ritenere come unico responsabile per i danni lamentati dal condominio la Ditta “Edil Lavori” (…) appare semplicemente sbalorditiva” (così ricorso, pag. 19, così memoria, pag. 20).
18. Ovviamente il dictum del primo giudice è ineccepibile.
Questa Corte spiega infatti che l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr. Cass. 21.5.2012, n. 8016).
19. Il condominio “*****” di *****, non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.
20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021