LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13414 – 2016 R.G. proposto da:
D.A. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in *****, presso lo studio dell’avvocato Biagio De Francesco che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.G., titolare dell’omonima ditta;
– intimato –
avverso la sentenza n. 309/2015 della Corte d’Appello di Lecce;
udita la relazione nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 del consigliere Dott. ABETE Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 30.10.2001 D.C.G., titolare dell’omonima impresa edile, citava D.A. a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase.
Deduceva che aveva eseguito lavori edili presso l’abitazione del convenuto in Castrignano del Capo; che il residuo corrispettivo era rimasto insoluto.
Chiedeva condannarsi il convenuto a pagargli la somma di lire 8.804.000, oltre interessi legali ed i.v.a., nonché l’importo dell’1.v.a. sulla somma – già corrispostagli – di Lire 30.000.000.
2. Si costituiva D.A..
Deduceva che le opere eseguite presentavano vizi e difetti; che in sede di esecuzione dei lavori l’attore aveva danneggiato i materiali di pregio utilizzati.
Chiedeva rigettarsi l’avversa domanda; in riconvenzionale, chiedeva che l’attore fosse condannato al pagamento delle somme occorrenti per l’eliminazione dei vizi nonché al risarcimento dei danni.
3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 59/2011 il tribunale accoglieva la domanda principale, rigettava la domanda riconvenzionale, condannava il convenuto a corrispondere all’attore la somma di Euro 4.546,89, oltre interessi legali, nonché l’importo dell’I.V.A. sul totale di Euro 20.040,59.
4. Proponeva appello D.A..
Resisteva D.C.G..
5. Con sentenza n. 309/2015 la Corte d’Appello di Lecce accoglieva parzialmente il gravame ed in parziale accoglimento della riconvenzionale esperita in prime cure dall’appellante, previa parziale compensazione delle opposte ragioni di credito, condannava D.A. a pagare a D.C.G. la somma di Euro 3.413,99, oltre interessi; compensava fino a concorrenza di 1/4 le spese del doppio grado e di c.t.u. e poneva i residui 3/4 a carico di D.A..
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.A.; ne ha chiesto in base a quattro motivi la cassazione con ogni ulteriore statuizione. D.C.G. non ha svolto difese.
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in subordine dell’art. 1667 c.c., in ulteriore subordine dell’art. 2226 c.c..
Deduce che alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste L.S., direttore dei lavori, vizi e difetti sono stati denunciati e vi è stato l’impegno dell’appaltatore alla loro eliminazione.
Deduce, in rapporto all’affermata accettazione delle opere senza riserve da parte sua, che il teste R.G. ha reso dichiarazioni inattendibili.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione dell’art. 116 c.p.c..
Deduce che la corte d’appello ha inesattamente valutato le dichiarazioni del teste L., allorché ha disconosciuto l’obbligo dell’appaltatore di eliminare le “bordure”.
9. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la corte di merito non ha disaminato la richiesta di rinnovazione ovvero di integrazione della c.t.u..
10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Deduce che la Corte di Lecce avrebbe dovuto compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado e comunque compensare le spese per quota superiore ad 1/4, viepiù che l’iniziale attore doveva reputarsi soccombente attesa la legittimità del suo rifiuto di eseguire il residuo pagamento.
11. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi d’impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
12. Si premette che la corte di merito ha puntualizzato che, “dato per accertata la consegna delle opere nel 1999, non assume rilevanza la esistenza della contestazione avvenuta comunque oltre i termini di prescrizione, bensì solo l’eventuale impegno alla eliminazione dei vizi” (così sentenza d’appello, pag. 4).
Su tale scorta la corte distrettuale ha soggiunto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dal direttore dei lavori, il geometra L., che D.C.G., a fronte della contestazione rivoltagli, si era dichiarato disponibile a sistemare “la posa in opera fuori squadro del pavimento posto sul retro dell’abitazione, (…) insieme alle bordure” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Indi, la corte territoriale ha concluso che poteva reputarsi raggiunta la prova del riconoscimento del vizio, idonea a comportare l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia soggetta all’ordinario termine di prescrizione, solo e limitatamente al “fuori squadro del pavimento” e alle “bordure” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 – 6).
13. Si evidenzia che è lo stesso ricorrente a dar atto che il thema della qualificazione del rapporto contrattuale intercorso con D.C.G. “non sembra avere rilevanza nel caso” (così ricorso, pag. 6).
E si rimarca, analiticamente, quanto segue.
14. Innanzitutto, le doglianze veicolate dall’esperito ricorso si risolvono in censure del tutto generiche e comunque prive di puntuale correlazione alla ratio decidendi dell’impugnato dictum.
E’ il caso degli assunti secondo cui la corte d’appello avrebbe trascurato il profilo relativo “al se ed al quando i vizi, accertati, siano stati denunciati e su chi incombesse l’onere della prova” (così ricorso, pag. 6).
E’ il caso degli assunti secondo cui la corte d’appello avrebbe trascurato l’applicazione dell’art. 1460 c.c. (cfr. ricorso, pag. 6) ed “avrebbe dovuto esaminare e verificare (…) se il rifiuto di adempiere opposto dal convenuto in primo grado (…), avuto riguardo al complesso delle circostanze fosse o meno legittimo” (così ricorso, pag. 7).
15. Senza dubbio, ove venga proposta l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum”, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (cfr. Cass. 8.11.2016, n. 22626).
Nondimeno, il rilievo del ricorrente, secondo cui il versamento di oltre i 3/4 del corrispettivo senza l’emissione di alcuna fattura avrebbe consentito di accertare che il rifiuto da parte sua di adempiere la residua prestazione era senz’altro conforme a buona fede (cfr. ricorso, pag. 8), appare teso, al più ed indebitamente, a sollecitare questa Corte al riesame dei riscontri “in fatto” cui la corte leccese ha congruamente atteso.
16. Altresì, il ricorrente censura l’asserita erronea valutazione degli esiti istruttori, delle dichiarazioni testimoniali del geometra L. e dall’architetto R. (cfr. ricorso, pagg. 6 – 7; cfr. ricorso, pag. 10: “il vizio della sentenza è quello di non aver esattamente valutato la prova in atti perché il cosiddetto consuntivo elaborato dall’arch. R. nulla dice sull’I.v.a.”).
Tuttavia, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
17. Inoltre, quanto alle “bordure”, “peraltro non specificamente elencate tra i difetti indicati nella domanda riconvenzionale” (così sentenza d’appello, pag. 6), la corte salentina ha precisato che il consulente tecnico aveva chiarito che trattavasi di difetto di natura estetica non imputabile all’appaltatore.
Per nulla si giustifica perciò l’assunto del ricorrente secondo cui la corte di seconde cure ha erroneamente escluso l’obbligo di D.C.G. di ridurre a “regola d’arte” le “bordure” (cfr. ricorso, pag. 9).
18. Infine, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità, allorché sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (cfr. Cass. 24.5.2013, n. 12988).
In questi termini la valutazione che delle dichiarazioni dei testi la corte di merito ha operato, risulta esaustiva, congrua, inappuntabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 5, ove, tra l’altro, la corte distrettuale ha specificato che le dichiarazioni del teste R. e del teste L. non si pongono in contrasto tra loro).
19. Si rimarca, per altro verso, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693).
Ancora, che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355).
20. Con precipuo riguardo al quarto motivo si rimarca quanto segue.
21. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; cfr. Cass. 11.11.1996, n. 9840).
22. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 20.12.2017, n. 30592; Cass. 31.1.2014, n. 2149).
23. Del tutto generico è il rilievo veicolato da ultimo dal quarto mezzo, secondo cui la liquidazione delle spese di primo e secondo grado non è conforme al D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. (ord.) 21.12.2017, n. 30716; Cass. 7.8.2009, n. 18086).
24. D.C.G. non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va perciò assunta.
25. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021
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