LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
L.M.T., e L.S., rappresentati e difesi per procura speciale a margine del ricorso dall’Avvocato Giorgio Massafra, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 272.
– Ricorrenti –
contro
Condominio *****, in persona dell’amministratore sig.ra K.L., rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso dall’Avvocato Alberto Linguiti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 55.
– Controricorrente – Ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4859 della Corte di appello di Roma, depositata il 16. 11. 2011.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 22. 1. 2016 L.M.T. e L.S. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 4859 del 16.11.2011 della Corte di appello di Roma, notificata il 10.1.2012, rappresentando di avere proposto avverso la decisione impugnata domanda di revocazione, respinta con sentenza n. 357 del 20.1.2016.
Il Condominio ***** resiste con controricorso e ricorre in via incidentale.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il condominio controricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso principale proposto da L.M.T. e L.S. va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non avendo i ricorrenti depositato, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata. Dagli atti di causa e in particolare dalla nota di deposito del ricorso risulta infatti depositata non già la sentenza qui impugnata, n. 4859 del 16.11.2011 della Corte di appello di Roma, ma quella n. 357 del 20.1.2016, che ha deciso sulla domanda di revocazione. Dell’errore si sono avveduti gli stessi ricorrenti, che con nota del 4.6.2021 hanno depositato il provvedimento impugnato. Tale deposito però, evidentemente tardivo, non vale a superare la situazione di improcedibilità del ricorso sopra accertata, atteso che la disposizione sopra richiamata stabilisce chiaramente, a pena di improcedibilità, che la sentenza impugnata deve essere depositata “insieme al ricorso”, cioè quanto meno nel termine perentorio di 20 giorni dalla sua notificazione (Cass. n. 25070 del 2020; Cass. n. 888 del 2006; Cass. n. 6350 del 2004; Cass. S.U. n. 11932 del 1998), trattandosi di adempimento funzionale al riscontro da parte della Corte della tempestività dell’impugnazione ed al fine di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura.
Il ricorso incidentale del condominio è dichiarato assorbito, in quanto espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale.
Condanna in solido i ricorrenti principali al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021