LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4150-2017 proposto da:
F.G., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCOPAOLO RANIERI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
LA PREFETTURA UTG DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 7780/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. F.G., in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società MODA GROUP s.p.a., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che, confermando la sentenza del Giudice di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Milano che gli aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2.627,95 (comprensivi delle spese di procedura) – oltre alla sanzioni amministrative accessorie del divieto di emettere assegni per 24 mesi e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per 2 mesi – per l’illecito di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 2 avendo egli emesso assegni privi di copertura sul conto corrente bancario della società MODA GROUP s.p.a., da lui stesso amministrata.
In particolare, secondo la ricostruzione della vicenda che si legge nell’impugnata sentenza, il sig. F., in epoca ignota ma verosimilmente anteriore al 21 novembre 2012, aveva consegnato a diverse società commerciali che operavano con MODA GROUP s.p.a. sette assegni per l’importo complessivo di circa Euro 87.000. Tali assegni, sulle prime trattenuti in garanzia dalle società prenditrici, erano stati tutti posti all’incasso e protestati “per mancanza di fondi” in data 30 novembre 2012, ossia in epoca successiva alla data (21 novembre 2012) in cui MODA GROUP s.p.a. aveva presentato istanza, poi accolta, di ammissione al concordato preventivo ex art. 161 L. Fall..
Il Tribunale ha disatteso la tesi, sostenuta dall’opponente, secondo cui nella specie sarebbe stata applicabile la scriminante di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4 là dove esclude responsabilità dell’autore dell’illecito amministrativo che abbia agito nell’adempimento di un dovere, nella specie individuabile, secondo il sig. F., nel divieto di violare la par condicio creditorum.
Nell’impugnata sentenza si sviluppano due concorrenti argomentazioni.
In primo luogo si sottolinea come dall’esame del protesto risultasse che gli assegni erano rimasti insoluti per mancanza di provvista e non perché il traente avesse chiesto alla banca di astenersi dal pagamento a causa dell’intervenuta presentazione di una domanda di concordato preventivo; sul punto il Tribunale aggiunge altresì che l’opponente non aveva offerto la prova della circostanza, da lui meramente allegata, che sul conto corrente bancario della MODA GROUP s.r.l. esistesse una provvista sufficiente a coprire l’importo degli assegni né alla data della loro emissione, né a quella della loro presentazione all’incasso. In secondo luogo nell’impugnata sentenza si evidenzia come l’accesso alla procedura di concordato fosse effetto di una libera scelta della società, in quanto tale inidonea ad integrare la scriminante dell’adempimento del dovere. Da ultimo, il Tribunale ha respinto anche la doglianza del sig. F. relativa all’entità della sanzione irrogatagli.
Al ricorso del sig. F., articolato in quattro motivi, la Prefettura – UTG di Milano e il Ministero dell’Interno hanno replicato con controricorso a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 23 giugno 2021, per la quale il ricorrente si è costituito con l’avv. Francesco Paolo Ranieri, a seguito del decesso del precedente difensore, avv. Pasquale Ronco.
Con il primo motivo di ricorso, il signor F. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 168 della legge fallimentare, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 in materia di sanzioni amministrative. Nel motivo si ripropone la tesi, già disattesa dal Tribunale, dell’applicabilità, nella specie, della scriminante, contemplata dalla L. n. 689 del 1981, art. 4 dell’adempimento di un dovere previsto dalla legge, ossia del dovere di non procedere a pagamenti individuali – lesivi della par condicio creditorum – dopo la presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo.
Il motivo va giudicato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si misura con le argomentazioni della sentenza impugnata alla cui stregua:
a) gli assegni de quibus non erano stati pagati per mancanza di provvista, non perché la banca avesse opposto ai portatori il dovere della società traente di astenersi da pagamenti individuali;
a) l’ammissione della MODA GROUP s.p.a. al concordato preventivo era stata chiesta dallo stesso sig. F..
Ne’ il primo né il secondo di tali argomenti hanno formato oggetto di specifica censura in ricorso, donde l’inammissibilità del mezzo di gravame.
E’ peraltro opportuno sottolineare che la doglianza del ricorrente mostra di non cogliere che la fattispecie costitutiva dell’illecito amministrativo di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 2 (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione, operata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 29 che ha novellato la L. n. 386 del 1990, art. 2 del corrispondente delitto) è integrata non dal mancato adempimento di un debito, ma dalla emissione di un assegno che “presentato in tempo utile, non viene pagato… per difetto di provvista”; difetto di provvista che, va aggiunto, ricorre non solo nell’ipotesi che sul conto non sia presente la giacenza necessaria al pagamento dell’assegno, ma anche quando la giacenza eventualmente presente non sia tuttavia disponibile per l’esecuzione del pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso, il sig. F. lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla valutazione dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione dell’illecito amministrativo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe considerato che il dovere di non violare la par condicio creditorum avrebbe escluso l’elemento psicologico della colpa, che, si argomenta, deve sussistere tanto nel momento dell’emissione che in quello del mancato pagamento dell’assegno.
Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, “chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario, e pertanto può rispondere dell’illecito amministrativo previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 1 (come sostituito dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28) se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia l’autorizzazione ad emetterlo (v. anche Cassazione penale n. 5333 del 1999, n. 7988 del 1998)” (Cass. 14322/2007, conf. Cass. 19797/2020).
Tale principio opera non soltanto per l’illecito di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 1 (emissione di assegni senza autorizzazione del trattario) ma anche per l’illecito di cui all’art. 2 della stessa legge, come emerge da Cass. 17821/2021: “In materia di sanzioni amministrative connesse all’emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione, operata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 29 che ha novellato la L. n. 386 del 1990, art. 2 del corrispondente delitto), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l’andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all’incasso ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post-datazione degli assegni – indicativa, di per sé, di scarsa liquidità – il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione”.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e della L. n. 689 del 1981, art. 11 lamentando la illogicità e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento amministrativo sanzionatorio, che si baserebbe su riferimenti normativi erronei e non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dalla Prefettura e, quindi, di vagliare la legittimità delle sanzione inflitta.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché attinge l’ordinanza ingiunzione della Prefettura e non la sentenza del Tribunale di Milano, qui impugnata, non censurando specificamente quanto in tale sentenza si legge alla fine di pag. 5 ed all’inizio pag. 6.
Con il quarto motivo di ricorso, il sig. F. denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa non disponendo la compensazione delle spese in ragione dei recenti interventi legislativi in materia, della complessità e novità della questione e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.
Il motivo va disatteso; premesso che non è in discussione che l’odierno ricorrente sia rimasto soccombente in entrambi i gradi di merito, è qui sufficiente ricordare che, come ancora da ultimo ribadito da questa Corte con la sentenza 26.212 del 2020, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.
il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500, oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021