Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37823 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11730-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE REVOLTELLA, 35, presso lo studio dell’avvocato DANILO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20431/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Roma Capitale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 20431/2016 del Tribunale di Roma che, riformando la sentenza del Giudice di Pace cittadino, ha annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti del Condominio di via *****, Roma, per il pagamento del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (nel prosieguo, COSAP) per l’anno 2007.

La pretesa dell’amministrazione municipale si fondava sull’esistenza di griglie e intercapedini di pertinenza dello stabile condominiale aperte sul piano di calpestio di strade pubbliche o private ma soggette a servitù di pubblico transito.

Il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di un titolo concessorio (nella specie pacificamente insussistente), non potesse riconoscersi l’insorgenza di una obbligazione di pagamento del canone.

Con l’unico motivo di ricorso Roma Capitale ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63 e dell’art. 1 del regolamento COSAP del Comune di Roma in cui il Tribunale sarebbe incorso ritenendo il canone dovuto solo in presenza di un titolo concessorio e non anche nelle ipotesi di occupazione di fatto di aree pubbliche o, come nella specie, gravate da servitù di pubblico passaggio.

Il Condominio ha depositato controricorso eccependo, tra l’altro, l’esistenza di precedenti pronunce tra le stesse parti, passate in cosa giudicata, che avevano accertato la non debenza del COSAP con riferimento ad altre annualità.

La causa è stata chiamata una prima volta all’adunanza del 10 Marzo 2021, per la quale il controricorrente ha depositato una memoria con allegate ulteriori pronunce tra le stesse parti, e, all’esito di un differimento disposto per ragioni di ufficio, è stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2021, per la quale il Condominio controricorrente ha depositato una seconda memoria con allegate ancora ulteriori pronunce.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Deve infatti darsi atto che il Condominio controricorrente ha depositato, tra le altre, copia della sentenza del Tribunale di Roma n. 15488/2019, con attestazione di passaggio in giudicato, resa in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto una annualità diversa di COSAP (quella del 2013) per le medesime griglie oggetto della presente causa; tale sentenza ha negato la debenza del COSAP, in ragione della mancanza di un titolo concessorio.

Tanto premesso, va data continuità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un pianto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. Sez. Un. sent. n. 13916/2006). Le Sezioni Unite hanno ritenuto questo principio, per un verso, applicabile anche ai rapporti di durata e per altro verso, coerente con il concorrente principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, valido in materia tributaria; ciò sul presupposto che l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così, tra le tante, Cass. n. 37/2019).

Il suddetto criterio può trovare piena applicazione anche nella fattispecie qui in esame, giacché la pronuncia sulla debenza del COSAP da parte del Condominio ricorrente postula, al pari di quella sulla debenza della precedente TOSAP, l’accertamento di una situazione di fatto e di diritto – relativa alla proprietà delle griglie o intercapedini de quibus, alle loro caratteristiche, al regime giuridico dell’area ove esse insistono – che è suscettibile di rimanere stabile nel tempo, ove non intervengano, e non siano adeguatamente dedotti, eventi atti a modificare il contesto fattuale e giuridico. Tanto più che l’annualità in relazione alla quale è stata accertata la non debenza del COSAP, il 2013, è successiva a quella, il 2007, oggetto del presente giudizio.

Deve pertanto in definitiva concludersi che sull’accertamento negativo del diritto di Roma Capitale alla percezione dal Condominio di via ***** il COSAP per le griglie e le intercapedini de quibus è calato il giudicato recato dalla sentenza inter partes del Tribunale di Roma n. 15488/2019. Per effetto dell’operatività di tale giudicato esterno, rilevabile anche d’ufficio in questa sede, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Roma Capitale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna Roma Capitale a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sezione civile, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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