Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37824 del 01/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4153-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in BARI, L.GO NITTI VALENTINI, 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCOPAOLO RANIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA UTG DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7781/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

F.G. e la srl Finseco ebbero a proporre opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa a loro carico dalla Prefettura di Milano in relazione all’emissione di assegni bancari protestati per assenza di fondi.

Il Giudice di Pace di Milano ebbe a rigettare l’opposizione ed il F. e la società proposero gravame avanti il Tribunale di Milano.

Ad esito della trattazione in sede d’appello, il Tribunale rigettò l’impugnazione osservando, anzitutto come i titoli erano stati protestati per assenza di fondi e, quindi, come la circostanza che la società aveva chiesto l’ammissione alla procedura parafallimentare del concordato preventivo non configurava una scriminante alla condotta colpevole, sanzionata con l’ordinanza-ingiunzione opposta, poiché scelta autonoma del soggetto emittente i titoli privi di copertura. Il solo F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi ed ha depositato memoria difensiva con nomina di nuovo difensore.

Il Ministero degli Interni – Prefettura di Milano, benché ritualmente evocato, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal F. s’appalesa siccome infondato e va rejetto.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle norme R.D. n. 267 del 1942, ex art. 168 e L. n. 689 del 1981, in quanto il Giudice ambrosiano non ha considerato l’esimente dell’aver commesso il fatto concorrendo una delle ipotesi di scriminante L. n. 689 del 1981, ex art. 4 e specificatamente l’adempimento dell’obbligo giuridico, una volta proposta istanza di concordato preventivo, di non effettuare pagamenti in spregio alla par condicio.

Il F. precisava che della presentazione dell’istanza di concordato furono avvisati anche i creditori prenditori degli assegni, che invece provvidero a porli all’incasso.

Con la seconda doglianza il F. rileva violazione del disposto L. n. 689 del 1981, ex art. 3 nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il Giudice d’appello non ebbe a considerare che non concorreva l’indispensabile elemento soggettivo alla base della condotta sanzionata, posto che il pagamento degli assegni era inibito da specifico obbligo di legge, sicché nemmeno poteva concorrere la necessaria colpa.

Le due censure in quanto connesse, poiché attingono la medesima questione da profili diversi, possono esser trattate assieme e sono prive di fondamento.

Difatti il Giudice ambrosiano ha fondato la sua decisione su due rationes decidendi autonome atte ambedue a sorreggere la decisione:

il proteso risulta elevato per carenza di provvista nel conto corrente bancario di traenza;

la presentazione dell’istanza di concordato preventivo è stata scelta propria della parte sicché non palesa le caratteristiche per configurare alcuna esimente L. n. 689 del 1981, ex art. 4.

Il F. attinge con specifica censura solo la seconda ragione fondante la decisione, limitandosi, con relazione alla prima, alla mera affermazione che invece al momento dell’emissione dei titoli – in data imprecisata – la provvista era esistente.

Tuttavia detta affermazione non risulta confortata da alcun dato probatorio versato in atti ed appare comunque irrilevante a fronte dell’insegnamento di questo Supremo Collegio in sede penale – Cass. sez. 5 n 4383/99 – che, in caso di assegno postdatato o senza data, l’illecito si consuma al momento della sua presentazione per il pagamento, che nella specie risulta esser stato rifiutato per carenza di fondi, come attestato dall’atto pubblico di protesto e non già perché la banca impedita a pagare stante la presentazione dell’istanza di concordato.

Con relazione poi alla dedotta scriminante – non poteva effettuare pagamenti stante l’inibizione derivante dalla disciplina fallimentare – non supera il corretto ragionamento del Tribunale lombardo l’argomentazione critica svolta dal F..

Difatti è bensì vero che la presentazione dell’istanza di concordato preventivo comporta per il presentatore l’obbligo di non effettuare pagamenti in spregio alla par condicio – Cass. sez. 5 n 18078/08 -, ma è altrettanto vero – come puntualmente osservato dal Giudice ambrosiano – che la scelta di presentare l’istanza è propria della parte privata, emittente i titoli non onorati.

Dunque non concorre la situazione prevista dalla norma disciplinante l’esimente dell’adempimento di un dovere, poiché era ben possibile – come rileva il Tribunale – pagare i titoli che si sapeva aver emessi privi di data o postdatati prima di presentare l’istanza, sicché l’obbligo di astenersi da pagamenti di crediti pregressi conseguente alla presentazione si configura come diretta conseguenza di scelta propria della parte interessata.

Scelta che si pone in relazione con l’utilizzo secondo modalità abusiva dell’assegno, individuato dalla legge costitutiva quale mezzo di pagamento, sicché deve esser emesso completo in ogni sua parte e, non già, privo di data cronologica di emissione ovvero con data falsa in quanto post datato.

La conseguenza di tale condotta irregolare, siccome insegna questo Supremo Collegio costantemente – Cass. sez. 5 pen. n 7418/1998, Cass. sez. 2 n 19797/20 -, è che l’emittente assume il rischio del mancato pagamento quando il titolo venga presentato all’incasso in momento che è rimesso sostanzialmente alla discrezione del prenditore, come avvenuto nella specie.

Questa ricostruzione giuridica e fattuale della questione non risulta superata dall’argomentazione critica svolta dal F., che si muove su un piano astratto e dogmatico, svincolato dal confronto con la concreta motivazione esposta dal Tribunale, poiché incentrata sugli effetti giuridici della presentazione dell’istanza di concordato preventivo secondo le regole della disciplina fallimentare da ritenere potiore rispetto alle regole sulla circolazione dell’assegno.

In effetti la soluzione data dal Giudice ambrosiano opera riferimento a situazione antecedente alla presentazione di detta istanza di ammissione, sicché l’argomentazione fondata sugli effetti giuridici di detta presentazione risulta questione irrilevante.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il F. denunzia violazione delle regole L. n. 241 del 1990, ex art. 3 e L. n. 689 del 1981, art. 11 poiché l’ordinanza ingiunzione portava indicazioni circa il Giudice competente a conoscere dell’opposizione incoerenti ed atte a trarre in inganno.

La censura risulta inammissibile posto che l’oggetto di contestazione è l’originario provvedimento opposto avanti il Giudice di Pace e, non già, una statuizione adottata al riguardo dal Tribunale milanese, unico oggetto di questo vaglio di legittimità.

Difatti nemmeno viene specificato che della questione fu investito il Giudice di primo grado ovvero che la questione abbia formato oggetto di uno specifico mezzo di gravame, che per esigenza di autosufficienza doveva esser ritrascritto. Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente denunzia violazione del disposto L. n. 386 del 1990, ex art. 2 posto che il Giudice ambrosiano non ha considerato che il conto corrente di traenza non era a lui intestato, bensì egli ebbe ad emettere i titoli, poi protestati, quale rappresentante di una società di capitali, sicché il responsabile della condotta sanzionata non poteva che esser il soggetto emittente l’assegno inteso quale titolare del conto corrente di traenza e non anche il delegato alla mera sottoscrizione del titolo, quale egli era stato.

La censura appare priva di pregio giuridico posto che è costante insegnamento di questo Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n 3451/18, Cass. sez. 2 n 10417/10 – che il responsabile dell’illecito amministrativo punito è la persona fisica che sottoscrive l’assegno, poi protestato, anche se non titolare del rapporto bancario sottostante.

E nella specie, come riconosciuto dallo stesso F., fu lui ad emettere, quale delegato alla firma per la società, i titoli posti alla base dell’ordinanza ingiunzione opposta.

Con la quinta ragione di doglianza il F. rileva violazione del disposto ex artt. 91 e 92 c.p.c., posto che concorrevano ragioni valide affinché il Giudice ambrosiano utilizzasse la sua facoltà di compensare le spese della lite.

La censura è infondata posto che l’utilizzo della facoltà discrezionale, ex art. 92 c.p.c., da parte del Giudicante per la sua natura è insuscettibile di vaglio in sede di legittimità, una volta osservato il canone principe della soccombenza ex art. 91 c.p.c. – Cass. SU n 14989/05, Cass. sez. 3 n 11329/19 -.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese stante la mancata costituzione della parte resistente.

Concorrono i requisiti processuali in capo al F. per il pagamento della somma pari all’ammontare del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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