LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7889/2020 proposto da:
S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LETIZIA FALLICA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 9/2020 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA, depositata il 10/01/2020 R.G.N. 2565/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Il sig. S.M., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caltanissetta in data 11.11.2019, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c), per essere il ricorrente persona socialmente pericolosa;
2. il Giudice di pace di Caltanissetta ha respinto il ricorso, ritenendo che si dovesse presumere il rischio di fuga in considerazione della sussistenza della condanna penale inflitta al richiedente e per la carenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, indice di pericolo di fuga ossia di sottrazione alla decisione di rimpatrio;
3. il sig. S. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, e l’autorità intimata non ha opposto difese;
4. nel corso dell’udienza 24.11.2020 il Collegio ha rinviato la trattazione della causa, assegnando al ricorrente termine di 60 giorni per il rinnovo della notifica (erroneamente effettuata all’Avvocatura dello Stato e non alla Prefettura);
5. per l’udienza del 20.10.2021 il ricorrente non ha depositato alcun documento attestante il rinnovo della notifica.
CONSIDERATO
Che:
1. questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 12665 del 2019);
2. condividendo tale orientamento, il Collegio ha assegnato termine al ricorrente per il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione (notificato, erroneamente, all’Avvocatura generale dello Stato);
3. la mancanza del rinnovo della notifica determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 307 c.p.c.; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;
4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021