LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11938/2014 R.G. proposto da:
FALLIMENTO ***** SRL, (già ***** Srl), elettivamente domiciliato in Roma, Via Borgognona 47, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Brancadoro, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Vincenzi e dell’avvocato Gerardo Arenella.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. Emilia-Romagna n. 550/08/14, pronunciata il 17/03/2014, depositata il 24/03/2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2021, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida.
Dato atto che il Sostituto Procuratore generale Troncone Fulvio ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La società ***** Srl, dichiarata fallita in pendenza del giudizio di legittimità, ha proposto ricorso, con quattro motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Emilia-Romagna che, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha riformato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato l’avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap, Iva, per il periodo d’imposta 2006, che recuperava a tassazione una sopravvenienza attiva da cessione di un contratto di leasing immobiliare e costi indeducibili (costi per beni omaggio).
2. Con memoria datata 28/01/2021 la Curatela della società contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ha dato atto dell’adesione alla rinuncia e alla compensazione delle spese legali da parte dell’Avvocatura generale (giusta dichiarazione del 29/01/2021 prodotta in calce alla detta memoria) e, in conclusione, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. Sussistono i presupposti per provvedere in conformità.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021