LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30983/2018 proposto da:
P.F., (C.F.: *****) e L.L. (C.F.: *****), difesi e rappresentati, con facoltà anche disgiunte, dagli Avv.ti Andrea Bodrito (C.F.: *****), Prof. Gianni Marongiu (C.F.:
*****) e Francesco d’Ayala Valva (C.F.: DYL FNC 45E04 H501K), presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, al Viale Parioli n. 43;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), quale successore ex lege dell’Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:
*****), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
– ric. incidentale –
avverso la sentenza n. 445/2018 emessa dalla CTR Liguria in data 13/04/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. Dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
RITENUTO IN FATTO
L.L. e P.F., con un’istanza presentata il 13/1/2013, chiedevano all’allora Agenzia del Territorio di Genova di provvedere in autotutela a rivedere il classamento di una loro unità immobiliare sita in *****, portandolo da A/1 ad A/2. Allegavano a tal fine relazione di tecnico di loro fiducia.
L’Ufficio comunicava che nella seduta dell’apposita Commissione Autotutela tenutasi il 13/12/13 era stato espresso da questa parere sfavorevole.
I contribuenti proponevano ricorso alla CTP di Genova che, con sentenza 1942/13/14 depositata il 15/10/14, lo respingevano, pur ritenendolo ammissibile sebbene avesse ad oggetto un’istanza in autotutela. Motivava il rigetto dell’istanza nel merito con la mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti per poter classificare di civile abitazione l’appartamento de quo, ritenendo insufficiente a tal scopo la documentazione allegata dalle controparti.
Nel proporre appello, il L. e la P. puntualizzavano che l’appartamento faceva parte del “*****” che, come altri consimili della stessa Via *****, erano stati oggetto di numerose trasformazioni edilizie, ovvero con passaggi da uffici ad abitazione, ottenendo la cat. A/2.
Svolgevano, quindi, una serie di considerazioni di carattere storico/artistico/urbanistico in ordine ai contigui palazzi storici prospicenti sulla Via ***** e, poi, sull’appartamento in questione, per escludere che esso avesse i requisiti di lusso precisati nei “Decreto Tupini” (D.M. 4 dicembre 1961).
Aggiungevano, dal punto di vista comparativo, che gli appartamenti di civile abitazione facenti parte degli edifici di Via *****, dal n. ***** al n. *****, erano censiti per lo più in categoria A/2 e che l’appetibilità di tali unità abitative era fortemente scemata col tempo, soprattutto a causa dell’estrema difficoltà a trovare parcheggi in loco.
Concludevano, quindi, perché, in riforma dell’impugnata sentenza, fosse inquadrato l’appartamento in questione in A/2, con vittoria delle spese di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate di Genova – Ufficio del Territorio – si costituiva, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per la mancanza di specifici motivi d’impugnazione, rimarcando che la gravata sentenza aveva sottolineato come la documentazione fornita non fosse apparsa sufficiente a provare la fondatezza dell’istanza di riesame del classamento in atti, basata sull’affermazione che l’appartamento non presentava nessuno degli elementi indicati dal dm 2/8/69, aspetto che nel gravame non era stato toccato. Ne conseguiva che, alla luce di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56 su tale punto la sentenza impugnata era, a suo dire, intangibile.
Insisteva poi sul fatto che già il ricorso originario doveva essere dichiarato inammissibile, essendo l’attività di autotutela ampiamente discrezionale, salvo che per dedurre eventuali profili d’illegittimità del rifiuto in sé.
Con sentenza dell’13.4.2018, la C.T.R. Liguria rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:
1) anche a voler non tener conto dell’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità dell’appello prospettata dall’Ufficio, all’accoglimento del gravame ostava la situazione sostanziale retrostante, essendo l’immobile de quo iscritto al NCEU del Comune di Genova in cat. A/1 dall’impianto dello stesso e non avendo subito interventi atti a modificare tale iscrizione, fatto acclarato con altra sentenza della CTP di Genova passata in giudicato;
2) se un rilievo poteva essere mosso alla gravata sentenza di primo grado è che avrebbe potuto evitare di entrare ad esaminare il ricorso nel merito, limitandosi a ritenerlo inammissibile, in quanto proposto avverso un diniego ad un’istanza in autotutela, provvedimento questo da considerarsi non autonomamente impugnabile, soprattutto visto che nel caso di specie tale diniego non aveva comportato alcun cambiamento della base imponibile o aggravio, ma semplicemente lasciato immutata la rendita catastale.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso P.F. e L.L., sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate, quale successore ex lege dell’Agenzia del Territorio, ha resistito con controricorso.
Fissato all’udienza pubblica del 17 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositata conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che si fosse in presenza di un’ipotesi di autotutela dell’amministrazione finanziaria.
1.1. Il motivo è inammissibile, atteso che non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.
Invero, la decisione di rigetto dell’appello non è fondata sulla inammissibilità del ricorso proposto dai contribuenti avverso il diniego ad un’istanza di autotutela (rilievo operato dalla CTR a mò di obiter dictum), bensì sulla considerazione secondo cui l’immobile in oggetto non aveva subito interventi atti a modificare l’iscrizione al NCEU del Comune di Genova nella categoria A/1. A conferma di ciò depongono le espressioni utilizzate in sentenza dalla CTR (“anche a non voler tener di conto l’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità dell’appello prospettata dall’Ufficio”; “… se una menda può essere mossa alla gravata sentenza di primo grado, è che avrebbe ben potuto evitare di entrare ad esaminare il ricorso nel merito, ma limitarsi a ritenerlo inammissibile in quanto proposto avverso un diniego ad un’istanza in autotutela”).
Per mera completezza espositiva, va in ogni caso evidenziato che gli odierni ricorrenti correttamente indirizzarono la richiesta di revisione del classamento (da A/1 ad A/2) di una unità immobiliare di loro proprietà all’allora Agenzia del Territorio (cui poi è subentrata l’attuale Agenzia delle Entrate) e che il provvedimento sollecitato sarebbe stato inquadrabile, se emesso, nell’ambito dell’autotutela, siccome eventualmente modificativo dell’originario classamento, sia se si fosse limitato a correggere errori originari o vizi dell’atto, sia se il riesame del classamento fosse stato eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario (cfr., in motivazione, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13845 del 31/05/2017).
Senza tralasciare che, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018).
2. Con il secondo motivo (erroneamente contraddistinto con il n. 1.) i ricorrenti denunciano la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 come attuazione degli artt. 24,97 e 113 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR rilevato che la motivazione dell’atto dell’amministrazione finanziaria era insussistente e contraddittoria.
2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che i contribuenti, in palese violazione del principio di autosufficienza, hanno omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi essenziali, l’atto di classamento, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di valutare la fondatezza o meno dei rilievi formulati sul piano motivazionale.
3. Con il terzo motivo (erroneamente contraddistinto con il n. 2.) i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR indicato in sentenza fatti idonei a smentire la loro documentata tesi finalizzata al riconoscimento all’immobile dell’inquadramento nella categoria A/2.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, a ben vedere, sollecita una complessiva rivisitazione delle risultanze istruttorie, invocando un’attività preclusa ai giudici di legittimità.
Del resto, l’affermazione secondo cui sarebbe anomalo il dato numerico complessivo e percentuale di unità immobiliari iscritte a Genova in categoria A/1 (inizio pag. 2 sentenza CTR) e’, di per sé, neutra, non potendo avere, in assenza di elementi oggettivi di segno contrario, risvolti diretti sul caso specifico.
Inoltre, per quanto la CTR non abbia indicato con precisione quale sia l’altra sentenza della CTP di Genova passata in giudicato che avrebbe accalorato l’assenza di interventi sull’immobile atti a modificare l’iscrizione in categoria A/1, i ricorrenti non hanno contrastato tale affermazione.
Da ultimo, dal provvedimento con il quale l’Agenzia si è impegnata a provvedere ad una revisione di tutte le unità immobiliari del territorio della provincia, per non corrispondere più le classificazioni del passato alla concreta situazione attuale, non deriva necessariamente ed automaticamente che proprio l’immobile dei ricorrenti meriti di passare dalla categoria A/1 a quella A/2.
Senza tralasciare che giammai si sarebbe al cospetto di una omissione di pronuncia, come tale censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
4. Con il quarto motivo (erroneamente contraddistinto con il n. 3) i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 23 Cost., R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 8 e 12 e del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR rilevato che la qualificazione del loro immobile come abitazione di tipo signorile era illegittima, non esistendo alcuna norma sulla quale si fondi.
4.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perché, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), non contiene le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, limitandosi, come fa, a formulare delle domande.
In secondo luogo, in quando, non essendovene cenno nella sentenza, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avessero sollevato tempestivamente la relativa questione.
In ogni caso, come è stato ribadito da questa Sezione di recente (Sez. 5, Sentenza n. 23235 del 31/10/2014; Sez. 5, Ordinanza n. 2250 del 02/02/2021), in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” corrisponde alle nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal D.M. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all’attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini “di lusso”, ai sensi del citato D.M., risponde alla finalità di precludere l’accesso a talune agevolazioni fiscali.
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto avverso il mancato accoglimento in autotutela dell’istanza di riesame della classificazione degli immobili in oggetto.
5.1. Il motivo va dichiarato assorbito.
Invero, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi assorbito l’esame del ricorso incidentale nell’ipotesi in cui venga dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso una sentenza di rigetto nel merito, in quanto l’interesse a proporre il ricorso incidentale sorge solo con la soccombenza e non è configurabile con riguardo ad un ricorso volto ad ottenere un minus (pronuncia di inammissibilità della domanda avversaria) rispetto alla sentenza impugnata, ovvero una mera modifica della motivazione (Sez. L, Sentenza n. 21652 del 14/10/2014).
6. In definitiva, il ricorso principale non merita accoglimento, laddove quello incidentale va dichiarato assorbito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della ricorrente.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito;
dichiara la parte ricorrente principale tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021