LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4167/2019 proposto da:
J.A., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53, (tel. 06.86203950), presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria Cristina;
– ricorrente –
contro
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/10/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da J.A., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere lavorato come sarto in un’azienda che per alcuni mesi non gli aveva pagato lo stipendio nè a lui nè ai suoi colleghi di lavoro, e vi erano state delle proteste anche in azienda, sfociate in episodi di danneggiamento nelle quali fu, suo malgrado, coinvolto anche il ricorrente. Inoltre, il richiedente ha riferito anche del suo non buono stato di salute per essere caduto da un albero durante la raccolta del mango e si era dovuto andare a curare in Senegal ma poi era tornato a lavorare. Avendo saputo che alcuni suoi colleghi di lavoro erano stati arrestati ha preferito lasciare il suo paese nel quale teme che vi sia un procedimento a suo carico.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la narrazione credibile, rilevando, tuttavia, come inizialmente i motivi di salute appaiono dominanti (in particolare nel modello C3, v. p. 5 della sentenza), mentre, nell’audizione ha rappresentato la sua preoccupazione di essere ricercato unitamente ai suoi colleghi di lavoro. Ad avviso della Corte distrettuale non vi sono elementi rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e neppure nella forma gradata della protezione sussidiaria, avendo la medesima Corte accertato che in Gambia non sussiste una situazione di conflitto armato che ponga a rischio qualsiasi cittadino, per il solo fatto di trovarsi sul quel territorio. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in riferimento alla situazione giudiziaria e penitenziaria, idonea ad integrare il requisito del danno grave; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha ritenuto il richiedente credibile quindi, non era tenuta ad alcun approfondimento istruttorio, mentre, non ha ritenuto sussistente il timore del ricorrente di essere arrestato, perchè basato su mere supposizioni e congetture.
Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito sull’accertamento di fatto della situazione generale del Gambia, condotto dalla Corte d’appello sulla base delle fonti informative consultate, alla quale il ricorrente non contrappone nessun’altra fonte.
Sulla protezione umanitaria, va premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, quale disposizione transitoria così espressamente statuisce: “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (modifica art. 5, comma 6, TUI), e) (art. 19 TUI) ed f) (modifica art. 20 bis TUI) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2 (cassazione con rinvio)”. L’interpretazione testuale della norma, confortata dall’esame della relazione illustrativa induce ad escludere l’applicazione immediata della novella ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione, in quanto espressamente esclusa dall’indicazione delle autorità amministrative e giurisdizionali davanti alle quali invece si applica. Il richiamo all’art. 384 c.p.c., comma 2, ed al conseguente giudizio di rinvio conferma tale interpretazione perchè introduce l’unica deroga normativa conseguente alla natura del giudizio chiuso della fase di rinvio alla predetta immediata vigenza della novella nei giudizi di merito.
Il motivo è, nel merito, infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non sussistendo i dedotti motivi di salute e mantenendo, il ricorrente, un radicamento familiare nel paese d’origine).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021