Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.37907 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24824/2015 proposto da:

L.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SCUOTTO, GAETANO SCUOTTO;

– ricorrente principale –

REGIONE CAMPANIA AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSESSORATO ALLA SANITA’, in persona 2021 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 C/O REGIONE CAMPANIA, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA MANDATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6681/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2014 R.G.N. 3775/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’appello proposto da L.A., ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la decadenza L. n. 210 del 1992, ex art. 3, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, avendo accertato che la domanda amministrativa per il conseguimento dell’indennizzo per la patologia contratta in esito a vaccinazione antipolio era stata presentata il 5.4.2004, quando il termine triennale di decadenza stabilito dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 7, era, oramai, decorso;

avverso detta sentenza propone ricorso L.A. con due motivi: 1) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, non avendo la Corte d’appello considerato che la reale e piena consapevolezza dell’esistenza e della gravità del danno, conseguente alle vaccinazioni obbligatorie praticate all’istante nei primi mesi di vita, si era concretizzata solo a partire dal 25 giugno 2004, data di rilascio del certificato di vaccinazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli n. 1, dal quale era stato possibile desumere il tipo di vaccino praticato e la data di somministrazione; 2) con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non essendo stato considerata la natura assistenziale dell’indennizzo richiesto che, come dedotto nella domanda subordinata non esaminata dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto comportare al più la decadenza dal diritto a percepire i singoli ratei e non dell’intero diritto;

resiste la Regione Campania con controricorso e propone ricorso incidentale basato sull’unico motivo della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla carenza di legittimazione passiva della Regione Campania, superato dalla sentenza impugnata per difetto di interesse, in ragione del rigetto della domanda;

il Ministero della Salute non ha opposto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

il primo motivo è fondato;

sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, nel verificare la tempestività della domanda amministrativa e dunque la decadenza dal diritto alla prestazione azionata, ha errato nel ritenere che la parte avesse avuto contezza dell’esistenza di un nesso causale tra patologia e vaccinazione sin dal 1971, in occasione del primo ricovero ospedaliero, mentre solo per effetto del rilascio del certificato di vaccinazione poteva dirsi integrata una sufficiente consapevolezza di tale connessione;

ci si duole sostanzialmente dell’interpretazione data dalla Corte territoriale in ordine all’indicazione del tipo di conoscenza che l’avente diritto deve avere del danno, contenuta nella L. n. 210 del 1992, art. 3;

questa Corte ha più volte precisato che l’accertamento compiuto dal giudico di merito in ordine al conseguimento, da parte dell’assicurato, della consapevolezza, ad una certa data, del nesso eziologico tra danno irreversibile alla salute e vaccinazione somministrata costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto (v. Cass. n. 27101 del 2018; Cass. n. 2666 del 2018);

nel caso di specie, i giudici di appello hanno accertato come l’attuale ricorrente avesse avuto conoscenza (id est avrebbe dovuto avere conoscenza – cfr. Cass. Sez. Un. 579 dell’11 gennaio 2008) del danno irreversibile causato dalla vaccinazione fin dai ricoveri avvenuti a seguito di diagnosi di grave deficit motorio – tetra paresi tra il 1971 ed il 1995 e ciò sulla base di certificazioni in atti relative ai ricoveri suddetti;

questa Corte di cassazione (ex plurimis Cass. n. 28566 del 2013; Cass. n. 23854 del 2010 e Cass. n. 24549 del 2009) ha precisato che le disposizioni di cui alla L. n. 210 del 1992, (art. 3, comma 7, letto in combinato con l’art. 1 dello stesso testo ed integrato con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, che individua nella “conoscenza del danno” il dies a quo per la decorrenza del termine perentorio per far richiesta dell’indennizzo) richiedono che l’interessato abbia una documentata consapevolezza del danno irreversibile all’integrità fisica e della derivazione di tale danno dalla vaccinazione obbligatoria sulla base di un ragionevole criterio di probabilità scientifica e consentono, a tal fine, di positivamente apprezzare tutti quei fatti che diano certezza dell’esistenza dell’irreversibile stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell’interessato;

nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente l’accertamento della sola consapevolezza della malattia, senza indagare in ordine all’epoca dell’avvenuta consapevolezza secondo i predetti parametri anche della derivazione della stessa dalla vaccinazione;

il secondo motivo resta assorbito;

l’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile;

la sentenza impugnata ha motivato sul punto facendo valere una doppia motivazione;

da un canto ha affermato che la questione della legittimazione non era stata posta nel grado precedente, per cui la stessa domanda era nuova e quindi inammissibile;

dall’altro, ha ritenuto il difetto di interesse della Regione Campania ad ottenere una pronuncia sul punto atteso il rigetto della domanda;

l’odierna controricorrente, oltre a non attaccare nessuna di tali rationes decidendi ed in particolare il rilievo di novità del motivo relativo al difetto di legittimazione passiva, ha proposto il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che riguarda l’ormai limitato campo del sindacato di legittimità sulla motivazione nel caso in cui risulti omesso l’esame di un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti e non certo l’eventuale (ed insussistente nel caso di specie) omessa pronuncia sul motivo dell’appello incidentale;

questa Corte di legittimità ha affermato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 2811 del 2006);

in definitiva, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale, la sentenza va cassata per un nuovo esame in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità;

deve darsi atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato D.P.R., opera per le Amministrazioni dello Stato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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