LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16760/2013 R.G. proposto da:
ESA – Eco Servizi Ambientali s.a.s. di M.P. & C. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell’avv. Mario D’Antino, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale n. 690/01/12, depositata il 23 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 690/01/12 del 23/05/2013 la Commissione tributaria centrale (di seguito CTC) accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado, che, in accoglimento dell’appello di ESA Eco Servizi Ambientali s.a.s. di M.P. (di seguito ESA) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di primo grado, aveva annullato alcune cartelle di pagamento concernenti IVA relativa agli anni d’imposta 1973, 1974 e 1975;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTC, le cartelle di pagamento erano state emesse nei confronti della impresa individuale B.M. e poste in esecuzione nei confronti di ESA, atteso che l’impresa individuale si era trasformata in società in accomandita semplice, senza che si potesse configurare un fenomeno di conferimento di azienda;
1.2. la CTC accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) nel caso di specie, non poteva parlarsi di cessione di azienda ma di trasformazione dell’impresa individuale in società di persone; b) ciò era avvalorato dalla previsione della “L. 28 febbraio 1986”, art. 2 il quale “stabilisce che la società in nome collettivo costituita ai sensi del D.L. n. 853 del 1985, art. 3, comma 16, subentra, senza soluzione di continuità, nella posizione del titolare dell’azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l’assistenza nei riguardi del personale dipendente”; c) “il sistema normativo fornisce quindi nella fattispecie, un quadro di continuità tra l’impresa familiare e la neo costituita società, rimanendo effettivamente immutate le persone fisiche di riferimento”;
2. avverso la sentenza della CTC ESA proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. va pregiudizialmente evidenziato che – come incontestato, oltre che documentato dalla visura camerale prodotta dalla difesa erariale – ESA risulta cancellata dal registro delle imprese in data 09/02/2010 e, quindi, la società si è estinta in data antecedente alla proposizione del ricorso per cassazione, notificato in data 04/07/2013;
1.1. è noto che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione della società (ex multis Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013) e tale effetto si verifica anche nei confronti della società di persone, salva la prova della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere (si veda sempre Cass. S.U. n. 6070 del 2013);
1.2. ne consegue che, a seguito dell’estinzione, il liquidatore e legale rappresentante della società, ormai cessato dalla carica, non può proporre ricorso per cassazione: sia perché non può invocarsi l’ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l’operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (così Cass. n. 2444 del 31/01/2017; si vedano anche Cass. n. 1392 del 22/01/2020; Cass. n. 15177 del 22/07/2016);
2. il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile in limine, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni poste con lo stesso e con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
2.1. il liquidatore della società ricorrente va, pertanto, condannato in proprio al pagamento delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 122.850,95;
2.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del liquidatore della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il liquidatore della società ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021