Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37912 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5707/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.S.E., (CF *****), rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dagli avv. Paolo Alliata e Guido Granzotto, presso i quali elettivamente domicilia in Roma alla via Lazzaro Spallanzani n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3878/20/14, depositata in data 11 luglio 2014, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 3878/20/2014, depositata in data 11 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva parzialmente accolto il ricorso, in relazione all’anno di imposta 2006, determinando quanto dovuto dal contribuente per Irpef, addizionale regionale e sanzioni sul maggior reddito imponibile di Euro 25.895,86, come rettificato dalla stessa Amministrazione finanziaria (che nel frattempo aveva annullato in via di autotutela l’avviso riguardante l’anno 2005, riguardo al quale la CTP dichiarava quindi la cessazione della materia del contendere).

Osservava la CTR che la vicenda traeva origine dalle verifiche fiscali alle quali il contribuente era stato sottoposto in quanto inserito nella c.d. Lista F., quale presunto detentore di capitali all’estero e precisamente presso la HSBC di Ginevra.

Avendo il contribuente lamentato, come preliminare motivo di appello, l’omessa pronuncia sulla questione della irretroattività del D.L. n. 78 del 2009, art. 12 (nel merito, poi, lamentando l’erroneità dei calcoli effettuati dall’Ufficio, in quanto lo scudo fiscale ricopriva gli incrementi registrati nell’anno), la CTR riteneva preliminare l’esame della questione della retroattività o meno della norma richiamata, optando per la soluzione negativa e pertanto, reputando superfluo l’esame dei profili attinenti al merito, annullava l’avviso di accertamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Ufficio mediante un unico mezzo. Resiste il contribuente mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

In data 22 marzo 2021 parte ricorrente ha presentato istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il contribuente ha, infatti, documentato l’avvenuta presentazione della domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 dimostrando altresì di aver provveduto al pagamento di quanto previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia comporta, dunque, l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.

In ragione della definizione condonistica della vertenza, riguardo ad un ricorso per altro introdotto da Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non ricorrono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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