Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37913 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 61/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Ceramiche di Siena s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo e Ceramiche G. s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Enrico De Martino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Grez, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1182/2017, depositata il 12 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 12 maggio 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi della Ceramiche di Siena s.r.l. e della Ceramiche G. s.r.l. per l’annullamento degli avvisi di accertamento con cui era stata contestata l’indebita deduzione di costi e detrazione della relativa i.v.a. relativamente, quanto alla prima, all’anno 2006, e, quanto alla seconda, all’anno 2008, erano state recuperate le imposte non versate e irrogate le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la ripresa aveva ad oggetto l’operazione consistente nel versamento di una somma di denaro da parte della prima in favore della seconda, a definizione della vertenza sorta in ordine all’esecuzione di un contratto di licenza di marchio, ritenuto dall’Ufficio, quanto meno per la maggior parte dell’importo convenuto, privo di giustificazione economica, per cui il relativo costo doveva ritenersi fittizio;

– il giudice di appello ha respinto il gravame erariale in base alla considerazione della effettività delle poste dichiarate;

– il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;

– resistono con unico controricorso la Ceramiche di Siena s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo e la Ceramiche G. s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo;

– con nota depositata il 21 settembre 2020 la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio, limitatamente alla posizione della Ceramiche G. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, avendo quest’ultima aderito, con riferimento al periodo di imposta in contestazione, alla definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 conv., con modif., con L. 17 dicembre 2018, n. 136 e versato gli importi dovuti;

– la società formula analoga richiesta con memoria del 25 maggio 2011;

– la Ceramiche di Siena s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

– dal contenuto dell’istanza dell’Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata si evince l’avvenuta definizione della lite in oggetto tra l’Agenzia medesima e la Ceramiche G. s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo;

– infatti, il presente giudizio muove dall’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla società per l’anno 2008 e, dunque, per un periodo di imposta interessato dalla riferita definizione;

– pertanto, in relazione al ricorso proposto nei confronti di tale società, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;

– quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 3 della richiamata disposizione;

– in ordine al ricorso proposto nei confronti della Ceramiche di Siena s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, occorre preliminarmente rilevare che l’Agenzia ha tentato una prima notifica con atto spedito per la notificazione in data 14 dicembre 2017, ma inoltrato ad un indirizzo – il domicilio eletto nel corso del grado di appello – non corretto e, quindi, ha proceduto ad un nuovo tentativo all’indirizzo corretto con atto spedito in data 13 febbraio 2018;

– poiché la sentenza di appello – non notificata – è stata depositata il 12 maggio 2017, appare evidente il mancato rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

– pertanto, il ricorso proposto nei confronti della Ceramiche di Siena s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo va dichiarato inammissibile;

– le relative spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il giudizio vertente tra l’Agenzia delle Entrate e la Ceramiche G. s.r.l. estinto per cessazione della materia del contendere; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Ceramiche di Siena s.r.l.; condanna la ricorrente alla rifusione in favore di quest’ultima delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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