Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37914 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9488/2016 R.G. proposto da:

Be.Na.Co s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Santi Pappalardo, elettivamente domiciliata in Roma, via Ernesto Nathan, 102, presso lo studio dell’avv. Federica Trionfetti, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 987/21/15, depositata il 9.3.2015.

Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 28.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

OSSERVA Be.Na.Co s.r.l. in liquidazione impugnava un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2004 di cui affermava avere avuto conoscenza solo in data 11.11.2008 allorché le era stato consegnato in sede di accertamento con adesione di altro atto impositivo.

La CTP di Enna dichiarava inammissibile il ricorso per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso. La contribuente proponeva appello e la CTR della Sicilia lo rigettava confermando la sentenza di primo grado.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo, illustrato con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR, pur dando atto che l’avviso era stato consegnato alla contribuente solo in data 11.11.2008, in sede di accertamento con adesione di altro atto impositivo emesso per l’anno 2003, aveva ritenuto tardivo il ricorso proposto il 30.12.2008.

La censura non è fondata. Nella specie la CTR, pur premettendo che in data 11.11.2008 l’Ufficio, nel rigettare l’istanza di adesione al precedente avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003, aveva reso edotto e consegnato alla società accertata anche quello relativo all’anno 2004, ha accertato che l’atto era stato notificato il 20.8.2008 e che, conseguentemente, il ricorso proposto il 30.12.2018 era tardivo per essere decorso il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

A fronte dell’accertamento in fatto effettuato dalla CTR, nella specie non è stata prodotta, né trascritta, ai fini dell’autosufficienza, la notifica del 20.8.2008 che la CTR accerta esserci stata.

La ricorrente non ha censurato con il mezzo appropriato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la contraddittoria motivazione. In ogni caso non appare sussistere un contrasto insanabile come richiesto da SU 8053/14, non potendo. escludere, la consegna a mano, una precedente notifica. La CTR ha, inoltre, rilevato che la contribuente aveva fondato la propria difesa sulla presentazione di una istanza di adesione, atta alla neutralizzazione degli effetti della tardività senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione a supporto e senza nemmeno indicare la presunta data di presentazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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