Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37922 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25806-2019 proposto da:

CONTER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE LUCIANO PORTINARO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante e procuratore speciale pro tempore, MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, quale incorporante di LEASINT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2437/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

Conter s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Unicredit Leasing s.p.a. e Mediocredito Italiano s.p.a. chiedendo la dichiarazione di nullità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali e moratori di contratto di locazione finanziaria immobiliare, per violazione della disciplina antiusura e per indeterminatezza degli interessi, con condanna alla restituzione degli importi versati in eccedenza. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Conter. Con sentenza di data 4 giugno 2019 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale in via preliminare, in quanto profilo rilevante ai fini della valutazione di un interesse attuale ad agire, che l’appellante non aveva mai dedotto o provato che fossero stati applicati e corrisposti interessi di mora in relazione ai quali lamentava l’usurarietà, risultando prodotto solo un documento di formazione unilaterale, e che i motivi di appello venivano esaminati sia per fare chiarezza sugli orientamenti giurisprudenziali sia per i profili distinti da quello del superamento del tasso soglia. Aggiunse, premesso che anche i tassi convenzionali di mora non sfuggivano alla regola del divieto di superamento del tasso antiusura con riferimento al momento della pattuizione, che l’appellante difettava di un interesse concreto a far valere l’asserita nullità a causa della presenza di una clausola di salvaguardia, la quale prevedeva l’automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario direttamente ed in via immediata, e che il tasso calcolato in base alla detta clausola era pari al tasso soglia, sicché le clausole contrattuali escludevano il carattere usurario degli interessi sia corrispettivi che moratori. Osservò infine che infondata era l’ulteriore censura relativa alla dedotta indeterminatezza del tasso di interesse in quanto espressamente previsto.

Ha proposto ricorso per cassazione Conter s.r.l. sulla base di un motivo e resistono con unico controricorso Unicredit Leasing s.p.a. e Mediocredito Italiano s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1344 c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che l’art. 1815, comma 2, si applica non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi convenzionali di mora, determinando la nullità dell’intera clausola sugli interessi, anche per la parte relativa agli interessi corrispettivi, e che la clausola di salvaguardia non può trovare applicazione nel caso di usurarietà originaria del tasso di interesse, pena la sua nullità per violazione dell’art. 1344 in quanto diretta ad eludere le disposizioni sull’usura.

Il motivo è inammissibile. La decisione impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi con riferimento all’impugnazione relativa alla violazione delle disposizioni in materia di usura (il motivo relativo alla indeterminatezza del tasso di interessi è stato invece disatteso per l’esistenza della previsione espressa): l’appellante non ha mai dedotto o provato che siano stati applicati e corrisposti interessi di mora in relazione ai quali lamentava l’usurarietà; la presenza di una clausola di salvaguardia esclude il carattere usurario degli interessi sia corrispettivi che moratori. Oggetto di ricorso è solo la seconda ratio, da cui il difetto di decisività della censura. Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre oltre il tipo contrattuale e la clausola negoziale relativa agli interessi moratori, anche gli interessi applicati in concreto (Cass. Sez. U. n. 19597 del 2020).

La prima ratio decidendi ha peraltro carattere pregiudiziale rispetto all’esame della seconda ratio.

Va premesso che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori e che dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, (Cass. Sez. U. n. 19597 del 2020). Come affermato da Cass. n. 26286 del 2019, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Pregiudiziale rispetto all’insorgenza dell’onere per la banca di provare l’adempimento dell’impegno assunto con la clausola di salvaguardia e però l’assolvimento da parte del debitore di provare gli interessi che sono stati in concreto applicati, come affermato dalle Sezioni Unite. La mancata deduzione e prova dell’applicazione degli interessi di mora in relazione ai quali viene lamentata l’usurarietà, secondo l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, non consente di accertare se per il soggetto finanziatore fosse mai insorto l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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