Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37925 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24797-2020 proposto da:

ITAL EDILIZIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ROSSITTO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

contro

SOCIETA’ EUROPEA TRASFORMAZIONI IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché I.D., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE ROSSITTO;

– ricorrenti successivi –

avverso la sentenza n. 147/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito l’Avvocato.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato via Pec il ***** alle ore 11.39 la Ital Edilizia srl (parte acquirente) chiede la cassazione della sentenza n. 147/2020 pronunciata il 17/01/2020 dalla Corte d’appello di Catania che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha accolto l’azione pauliana svolta dalla società intimata Riscossione Sicilia s.p.a. nei confronti dell’acquirente e del venditore di beni facenti parte del patrimonio immobiliare della società esecutata L. s.r.l. (poi Società Europea Trasformazione Impianti s.r.l.).

2. Con separato ricorso notificato il ***** alle ore 11.28 la Società Europea Trasformazione Impianti sr.l. (parte venditrice) chiede la cassazione della medesima pronuncia per i medesimi motivi (ricorso incidentale).

3. La società Riscossione Sicilia spa, intimata, non è comparsa.

4. I ricorsi, affidati a due motivi di eguale tenore, hanno ad oggetto la impugnazione della sentenza che ha accolto la azione revocatoria ordinaria svolta dalla società intimata nei confronti delle società ricorrenti, quali venditrice e acquirente di beni immobiliari di proprietà della società l. s.r.l. mediante atti stipulati il *****, rappresentate rispettivamente da l.D. e da L.E., soci della società l. s.r.l. poi divenuta Società Europea Trasformazione Impianti s.r.l.

5. La Corte d’appello, in rigetto dell’appello, ha ritenuto anteriori i crediti per cui agiva l’ente creditore, in quanto relativi agli anni solari di imposta maturati nel 2005 e 2006, indifferente essendo la data della notifica della cartella esattoriale, avvenuta successivamente, dando atto che le compravendite in discussione erano avvenute nel 2007 tra soggetti solo formalmente diversi, ma in realtà collegati al debitore l. srl, poi divenuto Società Europea Trasformazione Impianti s.r.l., mediante atti stipulati da l.D. e l.E., all’epoca soci della l. s.r.l (quest’ultima anche rappresentante legale dell’acquirente ital Edilizia s.r.l.). La Corte d’appello, in particolare, dava atto che la conversione in danaro di parte del patrimonio immobiliare della l. s.r.l. integrasse comunque un pregiudizio per le ragioni del creditore, e che sussistessero quindi le condizioni oggettive e soggettive indicate nell’art. 2901 c.c., per procedere a tutela del credito nei confronti del venditore e dell’acquirente, quest’ultimo rappresentato da un soggetto non estraneo alla compagine sociale del debitore esecutato ( l.E.).

6. I due ricorsi, denunciando le medesime violazioni, sono stati riuniti e vanno trattati congiuntamente, ponendo le medesime questioni. Essi risultano inammissibili per i seguenti motivi.

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione delle norme di legge, e precisamente dell’art. 2901 c.c., quanto alla sussistenza dell’ eventus damni risulta inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, per mancata localizzazione della questione di fatto e di diritto avente ad oggetto la pretesa carenza di eventus damni in relazione alla assunta “abbondante capienza” del patrimonio della società risultante dai bilanci 2007/2008/2009 e alle garanzie ipotecarie su altri cespiti immobiliari rilasciate dall’impresa debitrice. Sul punto i ricorrenti non riportano esattamente, né localizzano, quanto in thesi diversamente indicato negli atti di giudizio e, pertanto, il motivo si dimostra privo del requisito di specificità indicato nell’art. 366 c.p.c., n. 6, affinché possa essere valutato da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

2. In secondo luogo, rileva osservare che è preminente il rilievo che si tratta di censure di merito del tutto insindacabili (Cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018 (Rv. 649340 – 01).

3. Il secondo motivo, denunciante violazione o falsa applicazione delle norme di legge e precisamente dell’art. 2901 c.c., quanto alla sussistenza del consilium fraudis e partecipatio fraudis è parimenti inammissibile perché logicamente collegato alla asserita fondatezza del primo motivo inerente alla assunta capienza del patrimonio rispetto agli atti dispositivi effettuati, e comunque risulta carente del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, per i medesimi motivi di cui sopra.

3.1. In secondo luogo, rileva osservare che è preminente il rilievo che si tratta di censure di merito del tutto insindacabili (Cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018 (Rv. 649340 – 01).

4. Il terzo motivo, inerente alla violazione dell’art. 91 c.p.c., e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione alla condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato, risulta assorbito in quanto collegato all’accoglimento del ricorso in ragione della assunta fondatezza del ricorso (e quindi rappresentante un “motivo” non attinente al giudizio di legittimità).

5. Conclusivamente i ricorsi (principale e incidentale) vanno dichiarati inammissibili; nulla per le spese e raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi principale e incidentale; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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