Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37928 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17143-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II, 5, presso lo studio dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che lo rappresenta e difende per procura in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. In data non indicata nel ricorso, R.G. venne multato per avere circolato con un veicolo a motore all’interno della “zona a traffico limitato” del Comune di Roma.

Nel 2009 R.G. impugnò il verbale di contestazione della suddetta infrazione dinanzi al Giudice di pace di Roma.

Il (giudice di pace di Roma accolse l’impugnazione e condannò il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente, liquidate nella somma di Euro 80.

2. La sentenza venne impugnata da R.G., il quale invocò dal Tribunale una più cospicua liquidazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma con sentenza 14 giugno 2012 n. 12515, accogliendo l’impugnazione, liquidò – secondo quanto riferito nel ricorso – le spese del giudizio di primo grado nella somma di Euro 81,05 invece di Euro 80; compensò per metà le spese d’appello, e liquidò la parte restante nella somma di Euro 365.

3. R.G. impugnò per cassazione la suddetta sentenza d’appello.

Con sentenza 20 ottobre 2015, n. 21181, questa Corte accolse l’impugnazione e cassò con rinvio la sentenza d’appello, demandando al giudice del rinvio di provvedere sulle spese dei due pregressi gradi del giudizio di merito, e su quelle del giudizio di legittimità.

4. R.G. riassunse il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Quest’ultimo, con sentenza 3 gennaio 2019, n. 76, accolse nuovamente l’appello proposto da R.G. avverso la sentenza del Giudice di pace in punto di regolazione delle spese, liquidando:

-) per il giudizio di primo grado, l’importo di Euro 180 oltre accessori;

-) per il giudizio di secondo grado l’importo di Euro 280 oltre accessori;

-) per il giudizio di cassazione l’importo di Euro 350 oltre accessori;

-) per il giudizio di rinvio l’importo di Euro 280 oltre accessori.

5. Anche la seconda sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.G., con ricorso fondato su un solo motivo, articolato in più censure.

Il Comune di Roma non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso R.G. sostiene che il Tribunale di Roma ha determinato la misura delle spese di lite in modo illegittimo. Ascrive, in particolare, al Tribunale i seguenti errori:

-) avere liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio applicando i tariffari forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014; poiché, tuttavia, i suddetti gradi di giudizio si erano esauriti prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, quest’ultimo era inapplicabile ratione temporis, e le spese di lite si sarebbero dovute liquidare in base alla diversa misura stabilita dal D.M. n. 127 del 2004;

-) non avere indicato le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili al caso di specie le tariffe previste dalla D.M. n. 55 del 2014.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, alla luce del principio già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all’attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (Sez. 2 -, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017, Rv. 646610 – 03; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 32692 del 12.12.2019, in motivazione).

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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