LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 901 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
B.A. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Guaraldi (C.F.: GRLBRN66R29A9440);
– ricorrente –
nei confronti di:
GUBER S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 439/2019, pubblicata in data 11 giugno 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
Guber S.p.A., quale procuratrice della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., ha pignorato il credito pensionistico vantato dal suo debitore B.A. nei confronti dell’INPS e, successivamente, ha presentato intervento per una ulteriore voce di credito, nel medesimo procedimento esecutivo.
Il giudice dell’esecuzione – dopo aver dichiarato inammissibile un’opposizione all’esecuzione avanzata dal debitore – ha proceduto all’assegnazione dei crediti pignorati, con ordinanza della quale ha successivamente disposto la correzione di alcuni errori materiali.
Il debitore B.A. ha proposto (tra l’altro) una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione al provvedimento con cui era stata disposta la correzione di uno dei suddetti errori materiali (segnatamente, un errore relativo al soggetto assegnatario delle somme pignorate). L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ferrara.
Ricorre il B., sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse destinata ad essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3. E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado.
Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nell’ambito di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi e, segnatamente, una opposizione avverso il provvedimento che ha modificato l’indicazione del creditore nell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati già pronunciata a definizione del procedimento – infatti, non ha partecipato, nell’unico grado di merito, il terzo pignorato, e cioè l’INPS, che non è stato del resto evocato dal ricorrente neanche in sede di legittimità.
Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta Sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi dell’art. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”, superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che “e’ avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risulta conforme Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021).
A tale principio di diritto va data piena continuità.
E’, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto l’esatta individuazione del creditore assegnatario della somme pignorate, e cioè del soggetto al quale il terzo dovrà effettuare il pagamento di parte della prestazione pensionistica dovuta e che potrà eventualmente agire in via esecutiva nei suoi confronti: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato.
Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).
La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio-ne del procedimento al giudice di primo e unico grado.
2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al Tribunale di Ferrara, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo e unico grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021