LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19889-2019 proposto da:
ROMA CAPITALE, *****, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FIREV SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA, 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9399/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2009 emesso a carico della società Firev srl in liquidazione.
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Ha resistito la parte intimata con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, nonché del D.L. 30 settembre 2005, art. 11 quatordecies, comma 16, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, in combinato disposto con la L. n. 1150 del 1942, art. 23, e le norme tecniche del PRG del comune di Roma, art. 3, comma 21.
Secondo la ricorrente ai fini ICI la giurisprudenza di questa Corte avrebbe già riconosciuto la rilevanza mera dell’edificabilità in astratto, circostanza sussistente nel caso di specie per effetto del riconoscimento in favore della società intimata proprietaria di suoli sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta del diritto a compensazione.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte a Sezioni Unite ha stabilito che “un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso” – Cass. S.U. n. 23902/2020 -.
In forza di tale principio la sentenza impugnata, che ha escluso il pagamento dell’ICI su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta anche se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo senza che fosse esistente alcuna convenzione per l’assegnazione definitiva di altra area di atterraggio non merita censura alcuna, risultando in linea con i principi espressi dalle Sezioni unite, avendo escluso l’obbligo del pagamento del tributo in capo alla proprietaria di area che vanta solo un’aspettativa edificatoria destinata a divenire attuale al momento in cui la volumetria dell’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta verrà effettivamente compensata con altra area concretamente individuata – c.d. area di atterraggio -.
La novità della questione, in relazione al recente intervento delle S.U. civili, impone la compensazione delle spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021