LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21218-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EREDI S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CRISTINA ANELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2598/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la Eredi S. S.r.l., avverso la sentenza della CTR Lombardia che, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza della CTP di Pavia che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia aveva contestato la deducibilità della spesa di sponsorizzazione sostenuta dalla società nell’anno 2010, recuperando a tassazione il costo di Euro 96.751,00.
In particolare, la CTR affermò che le circostanze fattuali su cui si basava l’accertamento impugnato dovevano considerarsi irrefutabili, essendosi formato il giudicato sulle stesse per effetto di altra sentenza della CTR Lombardia, resa tra le stesse parti per l’anno di imposta precedente (2009) e non impugnata per cassazione.
L’intimata si è costituita con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per apparente e/o omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe errato nel rilevare la sussistenza di un giudicato esterno in relazione ad un anno di imposta diverso rispetto a quello della sentenza definitiva.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha chiarito che sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., S. U., n. 8053/2014). Dunque, affinché una sentenza risponda ai requisiti fissati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, è necessario che il “decisum” sia supportato da una motivazione al cui interno vi sia una compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica “ab externo” dell’esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall’appellante alla sentenza impugnata (Cass. 5 Aprile 2017, n. 10998; Cass. 11 Marzo 2016, n. 4791).
Orbene, esaminando la motivazione oggetto di censura, emerge che la C.T.R. non si è limitata ad affermazione apodittiche o assolutamente generiche, ma ha indicato la ratio decidendi posta a base del rigetto del gravame, consistente nella rilevata sussistenza di un giudicato esterno discendente da altra sentenza della CTR Lombardia intercorsa tra le parti e divenuta definitiva. Ne consegue che la motivazione esiste come parte del documento e non è per nulla apparente, poiché i giudici di seconde cure hanno esplicitato le ragioni poste a fondamento della decisione in modo chiaro ed univoco, argomentando sulla idoneità del giudicato formatosi su altra annualità favorevole al contribuente.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
Giova ricordare che secondo l’orientamento di questa Corte “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”.
Tale principio “non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l’oggetto del giudicato è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell’autonomia dei periodi d’imposta può consentire un’ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato” (Cass. 16 Giugno 2006, n. 13916).
Il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta (es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria, anche se pure esse ben possono variare di anno in anno, con conseguente necessità, per ciascun anno, di accertarne la persistenza, cfr. Cass.4832/2015), assumono carattere tendenzialmente permanente (in riferimento a tali elementi, cfr. Sez.U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006; Cass. n. 9512/2009; Cass. n. 24433/2013).
In generale, l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, connessa alla formazione del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. 20257/2015; Cass.6953/2015). Si è così precisato che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20586/2019; Cass. n. 5210/2018; Cass. n. 22941/2013, n. 1837/2014).
Orbene, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, laddove ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato concernente l’accertamento relativo all’anno d’imposta 2009 potesse produrre effetto anche in relazione all’annualità 2010, nonostante le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento degli accertamenti – quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione o il concreto svolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’anno d’imposta oggetto di giudizio – non fossero le medesime per entrambi gli anni di imposta, essendo collegate a condotte modificabili nel tempo e nello spazio e per tale motivo non passibili di divenire immodificabili in relazione ad un determinato anno di imposta, in relazione alle condotte dei soggetti che hanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione alle modalità con le quali tali attività sono state effettuate.
Sulla base di tali considerazioni, disatteso il primo motivo, ed in accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021