Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37944 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4847-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BUONFIGLIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CALICETI, MARIO MARTELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1245/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle Entrate impugnava avanti la CTR dell’Emilia Romagna la sentenza nr 456/2015 della CTP di Ravenna con la quale era stato accolto il ricorso presentato da B.G. avverso l’avviso di accertamento emesso al termine di una verifica fiscale nei riguardi della Technopolymer Trading s.r.l., esercente attività di commercio all’ingrosso di gomma, greggia e plastica, verifica che aveva condotto ad emettere verso detta società, a ristretta base sociale, in quanto detenuta per il 98% dalla Sacks techno Polymers e controllata per una quota pari al 33% dal signor B., un avviso di accertamento con cui era stato contestato un reddito pari ad Euro 1.569.169,00 per ricavi non contabilizzati a titolo di proventi derivanti dall’attività di 2 cartiera”.

La CTR, con sentenza nr1245/2019, riteneva che, al di là di quanto risultava dal processo verbale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito alcuna prova della partecipazione del signor B. alla Sacks e non sussistente il fatto noto della ristretta base sociale.

Avverso tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il contribuente.

Si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Nel caso in esame i giudici di seconde cure, dopo aver dato atto nello svolgimento del processo dei motivi dell’appello relativi al merito così argomentano, in diritto, la propria decisione al di là di quanto risulta nel p.c.v. della Guardia di Finanza di Venezia, l’Agenzia non ha fornito alcuna prova circa la partecipazione del signor B. alla Sacks, pare proprio non sussistere il fatto noto della ristretta base sociale.

Si tratta all’evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, apodittica ed incomprensibile avendo la CTR completamente trascurato di esplicitare l’iter logico in base al quale ha formato il suo convincimento.

La questione relativa al ricorso incidentale condizionato (violazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) resta assorbita.

Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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