Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37945 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4879-2020 proposto da:

M.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI FABIO ATTILIO BESUTTI;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4749/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

A seguito del provvedimento reso dal Giudice dell’esecuzione di Milano che nell’ambito dell’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da M.T. aveva rilevato che le ragioni dell’opposizione riguardavano la pretesa di Equitalia e non quella del creditore procedente, non sospendeva la procedura ed assegnava all’istante termine per la riassunzione sino al 31.7.2018, il contribuente provvedeva al relativo incombente avanti al CTP di Milano la quale con sentenza nr 546/2019 dichiarava inammissibile il ricorso.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello avanti alla CTR della Lombardia la quale con sentenza nr 4749/2019 lo rigettava.

Il giudice di appello rilevava che, una volta divenuto definitivo l’accertamento contenuto nell’avviso notificato in data 18.11.2014, il ruolo su di esso fondato non può essere contestato nel merito.

Osservava che l’opposizione all’esecuzione non può costituire il mezzo per riaprire i termini di contestazione di un atto non più contestabile secondo le regole processuali che gli sono proprie.

Sottolineava poi che come riconosciuto dalla Corte Costituzionale investita della questione di costituzionalità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 57 l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in tanto non è ammissibile, come prescrive l’art. 57 in quanto non ha e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 non proposto affatto o non proposto nel termine di decadenza.

M.T. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia della riscossione.

Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione ed errata applicazione dell’art. 616 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

Si censura la decisione nella parte in cui ritiene l’art. 616 c.p.c. non conciliabile con la fattispecie in esame.

Si osserva che il giudice dell’esecuzione nell’emettere il provvedimento di riassunzione avrebbe valutato la fondatezza delle ragioni dell’opposizione ritenendo che, diversamente, avrebbe dichiarato l’inammissibilità o respinto le sue domande fra le quali vi era l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1 in relazione agli art. 3,24 e 113 Cost..

Con un secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R., art. 57 in relazione agli artt. 615 e 616 c.p.c. degli artt. 24 e 113 Cost..

Si lamenta che la CTR, nel richiamare la decisione della Corte Costituzionale nr 114/2018, non ne avrebbe compreso la reale portata laddove aveva rilevato che deve sussistere sempre un giudice chiamato a decidere sulle doglianze del contribuente.

Si duole inoltre che il giudice di appello non avrebbe in alcun modo affrontato la questione relativa alla contraddizione dei titoli giacché l’Ente si avvale di un titolo definito perfezionato ed efficace dall’altro il contribuente si era valso di una sentenza penale passata in giudicato di assoluzione.

Il primo motivo è inammissibile non cogliendo la ratio decidendi.

La CTR infatti ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’azione promossa dal contribuente avverso il ruolo per la mancata deduzione nel quadro dell’opposizione proposta di un vizio proprio dell’atto contestato stante l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento sulla base del quale era stato adottato il provvedimento in discussione.

Il giudice di appello ha rilevato che l’opposizione ex art. 616 c.p.c. doveva rispettare le regole processuali e sostanziali del processo tributario in cui la stessa era stata incardinata sicché una volta divenuto definitivo l’accertamento contenuto nell’avviso notificato in data 18.11.2014 il ruolo che da esso traeva origine non poteva più contestare il merito della pretesa impositiva.

Tale ragionamento basato sul principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, nella specie non dedotti, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato e quindi sulla struttura impugnatoria del processo tributario non è stato efficacemente contrastato dal ricorrente il quale sostiene che non vi fosse alcun titolo per procedere all’esecuzione per effetto della sua caducazione ad opera di una decisione penale di assoluzione.

Il motivo difetta comunque di specificità.

Il ricorrente fa riferimento ad una sentenza penale per la quale si omette di indicare lo specifico contenuto in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in tal modo precludendo alla Corte di vagliarne la decisività.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il motivo di doglianza con cui si censura la decisione nella parte in cui non avrebbe individuato un giudice chiamato a decidere sui motivi fatti valere dal contribuente non coglie anche in questo caso il ragionamento seguito dalla CTR la quale ha messo in luce che le contestazioni relative alla pretesa impositiva debbono essere fatte valere nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 sicché ove gli stessi siano violati la parte non può essere rimessa in termini.

Con riguardo alla pronuncia della Corte Costituzionale nr 114/2018 la dichiarazione di parziale incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. a) è stata rilevava solo nella misura in cui la norma non prevede, nelle controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 siano ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. avanti al Giudice ordinario.

Relativamente alla mancata valorizzazione nell’ambito del processo tributario della sentenza penale di assoluzione valgono le stesse considerazioni sopra richiamate.

La censura difetta di specificità per la mancata indicazione del contenuto della sentenza che si pretende di far valere in questo giudizio il che preclude alla Corte ogni verifica in termini di decisività della questione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1200,00 oltre s.p.a.d.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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