LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8486-2020 proposto da:
V.A.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI FIANNACCA, ROSARIO VISALLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1608/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che La CTR della Sicilia, sez. distaccata di Messina, con sentenza nr. 1608/2010, accoglie l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Messina con cui erano stati accolti i ricorsi proposti relativamente all’impugnativa di avvisi di accertamento fondati su emissione di fatture su operazioni inesistenti e rideterminazione del reddito imponibile a carico della società V.A. & figli s.n.c. e all’amministratore della società V.A.D., quale responsabile in solido.
Il giudice di appello rilevava che gli avvisi di accertamento erano distinti dagli atti di contestazione e che in ordine ai primi l’istanza di condono presentata era stata rigettata con sentenza della CTP di Messina nr 944/2016 che aveva confermato la legittimità del diniego espresso dall’Ufficio.
Per quanto riguarda la legittimità degli atti di contestazione relativi a violazioni non collegate ai tributi, nessuna prova contraria idonea a contrastare l’operato dell’Ufficio era stata offerta dal contribuente sicché gli stessi dovevano ritenersi legittimi.
Avverso tale sentenza V.A.D. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’Amministrazione finanziaria eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Con un primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si sostiene che la CTR una volta rilevata la non validità della definizione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza presentata dalla società V.A. & Figli s.n.c. sulla base della sentenza nr 944/2016 passata in giudicato, avrebbe dovuto affrontare nel merito le altre questioni pregiudiziali e di merito che erano state dedotte negli atti introduttivi e puntualmente riproposte nelle controdeduzioni e costituzione in giudizio depositate in sede di gravame.
Si lamenta infatti che la CTR si sarebbe limitata a ritenere legittimi gli atti impositivi (avvisi di accertamento e atti di contestazione) senza vagliare le ulteriori questioni che erano state sollevate così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c..
Con un secondo motivo si sostiene che la definizione delle liti pendenti presentata dalla società V.A. & figli D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 14 in relazione agli avvisi ad essa notificati per i periodi di imposta 1998/1999 esplica i suoi effetti anche con riferimento agli atti di contestazione in quanto contenenti l’irrogazione della medesime sanzioni inflitte nei confronti della società e notificati all’amministratore, odierno controricorrente al solo fine di far valere la responsabilità solidale.
In primo luogo occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa tardività dello stesso.
L’eccezione è infondata.
Non è controverso in fatto, avendone dato atto la stessa pronuncia impugnata, che la sentenza della CTR sia stata depositata il 10.4. 2018 e, non essendo stata notificata, soggetta al termine annuale d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione applicabile al presente giudizio, introdotto dinanzi alla CTP in data antecedente al 4.7.2009 cui dovevano sommarsi i 31 giorni della sospensione feriale.
Il termine pertanto sarebbe spirato il giorno 11.5.2019 a cui vanno aggiunti i 9 mesi di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e i 31 giorni di sospensione feriale sicché la consegna del ricorso in data 13.2.2020 è tempestiva.
Il primo motivo è fondato con l’assorbimento della seconda questione dedotte in merito alla pretesa estinzione dei giudizi aventi ad oggetto gli atti di contestazione.
La CTR, sulla premessa che gli avvisi di accertamento rappresentano atti che si differenziano dagli atti di constatazione per i quali erano previste sanzioni non collegate ai tributi, ha rilevato in merito agli effetti del condono effettuato dalla società che lo stesso non poteva aver reso illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati in quanto l’atto di diniego aveva formato oggetto di un diverso procedimento conclusosi con sentenza nr 944/2016 che aveva confermato la correttezza della valutazione espressa dall’Ufficio e la conseguente legittimità dei provvedimenti impositivi trattandosi di una s.n.c. e della riferibilità dell’operato del legale rappresentate della società, rinviato a giudizio per evasione di imposte dovute dalla società, all’operato dell’ente.
Va tuttavia evidenziato che la parte appellata come emerge dall’integrale trascrizione dell’atto costitutivo depositato in sede di gravame (cfr da pag 12 a pag 20 del ricorso),aveva rilevato, da un lato, che l’Ufficio nella fase di appello si era limitato a contestare la validità del condono abbandonando il merito della vertenza e, dall’altro, aver svolto articolate critiche in ordine alla correttezza dell’operato dell’Amministrazione che avrebbe rilevato l’emissione di autofatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti pur in assenza dei relativi presupposti.
Si tratta, quindi, di profili relativi alla controversia che erano stati prospettati dal ricorrente già in sede di ricorso di primo grado e riproposti in sede di appello, sui quali il giudice del gravame non ha pronunciato, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..
La sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo e rinviata alla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Messina, in diversa composizione e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Messina, in diversa composizione e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021