Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37947 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13743-2020 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PALMISANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GOFFREDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA SUPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3400/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata l’11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La società Ferrovie Sud est e Servizi Automobilistici s.r.l. impugnata per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, la decisione della CTR della Puglia nr 3400/2019 con cui era stato rigettato l’appello della contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Lecce per il pagamento dell’Imu per l’anno 2012 relativo ad immobili destinati a officina ferroviaria.

Si è costituito il Comune di Lecce con controricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o n. 5.

Si rileva che la motivazione addotta dalla CTR in punto qualificazione del rapporto di Ferrovie Sud Est come concessionaria di aree demaniali o sulla configurazione di tale rapporto come rapporto concessionario sarebbe apparente non avendo il giudice di appello indicato in modo specifico le ragioni su cui aveva tratto il proprio convincimento con ciò rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Con un secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1 rubricato applicazione imposta municipale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere configurato la CTR il rapporto intercorso fra la regione Puglia e la contribuente sulla base della mera citazione della Direttiva nr 2014/23CE in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione nonché della pronuncia di Cassazione nr 9429/2019, elementi questi ritenuti irrilevanti ai fini della corretta interpretazione dell’Imu.

Sostiene infatti che il giudice di appello ha errato nel ritenere dovuta la pretesa la fiscale, in quanto le FSE esercitano il servizio di trasporto pubblico locale in affidamento da parte della Regione Puglia. Nel contratto di affidamento stipulato con la Regione Puglia viene specificato testualmente che i beni, gli impianti e le infrastrutture sono concesse in uso, con la conseguenza che FSE rispetto a tali beni è una semplice comodataria.

Il primo motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

La decisione in questione non rientra in modo paradigmatico in tale grave anomalia argomentativa, non concretizzando, perciò, un caso di motivazione apparente, al di sotto del “minimo costituzionale”.

La CTR ha qualificato alla luce della documentazione prodotta il rapporto intercorrente fra la regione Puglia e la società un rapporto di tipo concessionario rientrante nella categoria delle concessioni di servizio su aree demaniali sicché il concessionario di tali aree rientra nella platea dei soggetti passivi dell’imposta ai fini Ici.

Il secondo motivo è fondato.

In tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 individua il presupposto dell’imposta, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l’obbligo del pagamento del tributo. La norma stabilisce che: “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. La definizione giuridica del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: “il proprietario di immobile… ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie”. La lettura combinata di queste disposizioni porta a ritenere che, avendo dato la legge esclusiva rilevanza, nell’indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine “possesso”, utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale.

Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.

Lamenta la ricorrente di non essere proprietaria dei fabbricati, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice “comodataria”.

Sul punto sono intervenute le decisioni della CTR nr 2608/2609-2610 e 2611/2018 che chiamate in sede di rinvio da questa Corte (cass 2017 nr 21229/2017,21230/2017; 21231/2017 e 21231/2017 pubblicate in data 13.9.2017) a verificare la sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E., da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento, di un diritto reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale, hanno concluso per l’assenza del presupposto impositivo escludendo con certezza la sussistenza di un diritto reale di godimento e riconoscendo unicamente un diritto uso strumentale al servizio ferroviario degli immobili in discussione.

La sentenza va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo e non essendo necessari ulteriori accertamenti definita con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472