LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16694-2020 proposto da:
P.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONINO GERACI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3668/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui era individuato un maggior reddito di impresa, determinando nell’anno di imposta 2005 una maggiore pretesa fiscale ai fini Irpef, Iva ed Irap nei confronti del contribuente P.R..
In particolare l’Agenzia Delle Entrate, aveva riscontrato ricavi inferiori rispetto a quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore.
Il contribuente impugnava il predetto accertamento avanti la CTP di Reggio Calabria sia per vizi formali (violazione del contraddittorio preventivo) e per l’inadeguatezza del modello scelto rispetto all’attività in concreto svolta dal contribuente.
Il giudice di primo grado con sentenza n. 1404/2014 rigettava il ricorso di P.R., il quale lo impugnava avanti la CTR della Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria.
Il giudice del gravame rigettava l’appello, con sentenza nr 3668/2019, ritenendo che il contraddittorio era stato correttamente effettuato, e che doveva considerarsi legittimo l’utilizzo degli studi di settore, che potevano essere disattesi solo in presenza di critiche specifiche del contribuente allo stato non indicate.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Con il primo motivo si deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis per non avere la CTR rilevato che l’obbligo del contraddittorio preventivo non era stato correttamente assolto.
Si sostiene infatti avrebbe erroneamente valutato l’invito rivolto dall’Agenzia delle Entrate del 16.2.2007 come equipollente all’invito al contraddittorio preventivo.
Con il secondo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito in legge con modificazione L. n. 427 del 1993 per avere la CTR applicato nei confronti del ricorrente una categoria di Studi di settore non corrispondente all’attività svolta dal medesimo.
Il primo motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità.
Il ricorrente che intenda denunciare in sede di legittimità la valutazione di un documento di causa,nella specie la comunicazione del 16.2.2007, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625). Onere questo che nella specie non è stato in alcun modo assolto.
Va comunque evidenziato che la CTR, valutando la documentazione prodotta, ha ritenuto sussistente la prova della sua regolare instaurazione del contraddittorio sicché la censura svolta in questa sede si risolve in una censura sulla valutazione del materiale probatorio non consentito in questa sede.
Parimenti si deve ritenere che il secondo profilo di censura incorra nella violazione del principio di autosufficienza.
Il motivo del ricorso non riporta il metodo di calcolo applicato dallo Studio di settore dall’Amministrazione né indica in modo preciso i maggiori costi che l’impiego di frutta comporterebbe per la sua produzione.
Sotto altro profilo la doglianza si risolve nella sollecitazione ad un riesame delle risultanze istruttorie, postulando una rivisitazione degli accertamenti di fatto operati dal giudice del merito che, come è noto, esula dalle funzioni istituzionali di questa Corte di legittimità.
In particolare la questione posta con il secondo motivo di ricorso investe essenzialmente il tema dei limiti del potere di controllo del giudice di legittimità, considerato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (ex plurimis, cfr. Sez. 5, Sentenza, n. 961 del 21/01/2015, Rv. 634470-01).
In tal senso, si è chiarito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto portati al suo esame ma può senz’altro limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente (v. sentenza n. 961 del 2015, cit.).
La CTR, condividendo la valutazione espressa dal primo Giudice, ha infatti ritenuto legittima l’applicazione degli Studi di settore considerandolo adeguato al caso concreto in assenza di elementi concreti forniti dal contribuente gravato dal relativo onere probatorio.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4100,00 oltre s.p.a.d.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021