Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37953 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4212/14 R.G., proposto da:

Immobiliare L. s.a.s. di B.E., in persona del legale rapp.te p.t. B.E., e B.E., in persona dell’amministratore di sostegno, L.C., giusta autorizzazione del giudice tutelare dell’11 febbraio 2014, in atti, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.to Angelo Osnato e dall’avv.to Alessandro Alessandri, con i quali sono elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Caracci, n. 1.

– ricorrenti principali –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 13/07/2013, depositata il 22/03/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 29 aprile 2021.

RILEVATO

che:

1. Con avviso di accertamento, per l’anno 2006, l’Agenzia delle entrate accertava, in capo alla società Immobiliare L. s.a.s., esercente l’attività di ristorazione, maggiori imposte ai fini Ires (per Euro 229.296,00), Irap (per Euro 9.829,00) ed Iva (per Euro 22.230,00), relative a maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, nonché a costi ritenuti non inerenti. Anche nei confronti dei soci, B.E. e L.C., veniva emesso avviso di accertamento ai fini Irpef per il reddito di partecipazione riguardante l’annualità 2006.

2. Tali avvisi traevano origine da una verifica fiscale che rilevava alcune irregolarità nella contabilità dell’impresa; nello specifico, la verifica contabile della società in relazione ai ricavi non dichiarati, fu fatta dall’Ufficio sulla base della differenza tra il numero dei tovaglioli di stoffa noleggiati (22.295) ed il numero dei pasti detraibili (9.371), in base ai documenti fiscali emessi separatamente per la clientela non alloggiata e per quella alloggiata (in relazione all’attività di affitto camera pur svolta dalla società) al prezzo medio desunto, rispettivamente, di Euro 37,50 e Euro 55,86 cadauno, previa deduzione dei tovaglioli utilizzati per altri usi nella misura ritenuta congrua di 7.803, pari cioè al 35% del totale, come indicato alle pagine 10 e 11 del processo verbale di constatazione cui l’avviso di accertamento aveva dato seguito. L’Ufficio aveva proceduto con le stesse modalità anche per i pasti cd. fast lunch (determinando in 17.085 i tovaglioli di carta utilizzati, detraendone 12.000 utilizzati per i dipendenti, con ulteriore abbattimento del 25% per sfridi).

3. La società ed i soci proponevano separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Ferrara; la società deduceva l’illegittimità e l’erroneità degli avvisi in quanto basati su di una serie di presunzioni e prove logiche infondate e su un metodo di computo (tovaglioli e prezzi utilizzati) errato; prestata acquiescenza al recupero dei costi indeducibili (per Euro 1.974) la società chiedeva, per il resto, l’annullamento dell’avviso. I soci, dal canto loro, evidenziavano l’illegittimità dell’accertamento emesso nei loro confronti in quanto fondati su di un atto presupposto (quello nei confronti della società) illegittimo ed infondato.

4. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, rideterminando, in meno, l’ammontare dei ricavi (da Euro 229.295,84 ad Euro 170.707,00). Con distinte sentenze, accoglieva, per quanto di ragione, anche i ricorsi dei soci.

5. La società contribuente ed i soci impugnavano, con autonomi ricorsi, le sentenze emesse nei loro confronti; la Commissione tributaria regionale adita, riuniti i ricorsi e dato atto della definizione della vertenza effettuata dal socio di minoranza L.C., con la sentenza in epigrafe, li respingeva, confermando integralmente la decisione dei primi giudici.

6. La società ed i soci hanno proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza deducendo quattro motivi.

7. L’Amministrazione finanziaria hai resistito con controricorso ed ha presentato ricorso incidentale.

8. La società ed i soci hanno presentato memoria ex art. 380 bis 1, c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la società Immobiliare L. s.a.s. di B.E. e la socia B.E., in persona dell’amministratore di sostegno, L.C., deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia dei giudici di secondo grado sullo specifico motivo di appello della società e dei soci, di cui ai giudizi riuniti, riguardante la nullità delle sentenze di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1-2 e art. 29, in rapporto all’art. 102 c.p.c.) nella parte in cui i secondi giudici hanno rigettato le domande degli appellanti riguardanti la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, disponendo, nel contempo, la riunione dei procedimenti.

1.3. Con il terzo mezzo, deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello proposti dalla società e dalla socia B.E. limitandosi ad un mero rinvio a quanto deciso dal giudice di primo grado.

1.4. Con il quarto mezzo deducono l’omessa motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quali: a) il mancato esame della contabilità della società e dei rilievi contenuti nel processo verbale di costatazione dell’Agenzia delle entrate di Ferrara del 5 febbraio 2009; b) il mancato esame della documentazione prodotta nel giudizio di appello rappresentata da perizia asseverata e dagli allegati contabili, dal listino prezzi, dall’attestazione del direttore della Banca d’Italia, filiale di Bologna, dall’attestazione del presidente dell’associazione “Relais e Chateaux”. Dal paragrafo n. 15.3 al n. 15.5 del ricorso, i ricorrenti assumono che tale documentazione, se esaminata, avrebbe dimostrato l’erroneità dei dati assunti dai verificatori a base della propria ricostruzione induttiva dei ricavi e, quindi, l’illegittimità del metodo di computo afferente ai tovaglioli e prezzi medi praticati dall’Ufficio.

2. L’apparato motivazionale della decisione impugnata si basa su due rationes decidendi: a) in via preliminare, l’affermazione della sussistenza del litisconsorzio necessario tra società e soci e la riunione delle cause di cui ai ricorsi proposti separatamente da soci e società; b) nel merito, l’accertamento della legittimità degli avvisi di accertamento posti a fondamento della pretesa erariale attraverso la conferma delle sentenze di primo.

3. La prima ratio decidendi è stata aggredita dai ricorrenti con i primi due motivi di ricorso. Tali motivi risultano infondati alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, inaugurato con la sentenza delle Sezioni unite n. 148:L5 del 04/06/2008 e mai disatteso, secondo cui la controversia che ha ad oggetto la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Da tanto ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, sì, l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ma sempre facendo salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29, per salvaguardare il principio di ragionevole durata del processo.

3.1. D’altro canto i ricorrenti, nella memoria depositata telematicamente ai sensi dell’art. 380-bis l c.p.c., hanno “preso atto” del consolidarsi dell’orientamento appena riferito per il quale, si ripete, nell’ipotesi di contemporanea decisione sul ricorso presentato dalla società e sui separati ricorsi dei soci non sussiste la nullità della sentenza.

4. I ricorrenti pongono, con il terzo ed il quarto motivo, la questione del difetto di motivazione della sentenza impugnata, sia sotto il profilo della nullità della sentenza e del procedimento (terzo motivo), sia sotto il profilo di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (quarto motivo). Tali motivi, per la loro stretta connessione, vengono esaminati congiuntamente, essi sono fondati nei limiti di cui appresso.

4.2. Osserva il Collegio che le doglianze poste possano essere riqualificate nell’unica censura di difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sulla sussunzione del mezzo in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, v. Sez. 6-5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419-01), trattandosi, all’evidenza, di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, senza che possa intendersi l’adesione alla stessa da parte della CTR, attraverso un esame critico dei motivi di appello proposti dai ricorrenti.

4.3. Ed invero, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare e valutare in concreto se gli elementi (presuntivi) risultanti dalla motivazione dell’accertamento e dal p.v.c., come richiamati negli atti difensivi dei giudizi di merito (indicati a. pagg. 35 e ss. del ricorso, par. 15, in relazione al quarto mezzo) in base ai quali l’Ufficio ha ritenuto di adottare il metodo analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, rispondessero ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. (cd. presunzioni semplici) e se gli stessi fossero stati superati dalla prova contraria del contribuente. Quand’anche si volessero apprezzare alcuni cenni motivazionali della sentenza impugnata come l’espressione di una compiuta valutazione- da parte della Commissione tributaria regionale – dei suddetti elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio, la sentenza non si sottrarrebbe alla censura di “motivazione apparente” avendo i secondi giudici sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui hanno inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare una mera condivisione della decisione di prime cure (cfr., in termini, Sez. 1, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018, Rv. 649281-01; nonché l’ordinanza della Sez. 5, richiamata da parte ricorrente 28 ottobre 2020, n. 23818, non massimata).

5. La nullità della sentenza per motivazione apparente, induce a ritenere assorbito il ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria – con il quale deduce la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR omesso di esaminare l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate sulla determinazione del prezzo medio dei pasti effettuato dalla CTP sulla base di quanto, invece, quantificato e dedotto dalla società – cadendo del tutto (per carenza di motivazione) la sentenza sul merito dell’accertamento.

6. In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione ai motivi terzo e quarto, con assorbimento del ricorso incidentale. In relazione ai motivi di ricorso principale accolti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame della controversia nei termini su esposti.

7. La Commissione tributaria regionale in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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