LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeri – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21243/2013 R.G. proposto da:
CLASS PUBBLICITA’ SPA, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra loro, dall’avv. Tonio Di Iacovo e dall’avv. Benedetta Rossi, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale Castro Pretorio 122 (studio Pirola Pennuto &
Associati), nonché dell’Avv. Andrea Russo.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 19/13/13 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, depositata il 6/2/2013 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.
RILEVATO
che:
1. In seguito a controlli fiscali eseguiti nei confronti della Aegis Media Italia s.p.a. con specifico riguardo ai diritti di negoziazione (denominati “premi impegnativa”) ad essa riconosciuti dai concessionari di pubblicità, furono eseguite verifiche anche nei confronti della Class Pubblicità s.p.a. esitate in due P.V.C. del 19/9/2007 e del 24/11/2008, sulla base dei quali furono emessi, avverso quest’ultima, sei distinti avvisi di accertamento, relativi, ciascuno, agli anni di imposta dal 2002 al 2007. Con l’avviso di accertamento riguardante l’anno 2005, notificato il 25/2/2010, fu in particolare accertata una maggiore imposta (Iva) e avanzata una pretesa sanzionatoria per indebita detrazione e infedele dichiarazione sulla base di otto rilievi, con l’ultimo dei quali (rilievo n. 8) fu in particolare contestato alla contribuente, sulla base di tre fatture emesse nello stesso anno da Aegis Media Italia, di avere incondizionatamente riconosciuto a quest’ultima i c.d. premi impegnativa che, in quanto indipendenti dall’assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere da parte della stessa, andavano considerati alla stregua di premi fedeltà, ossia di cessioni di denaro a titolo gratuito, come tali fuori dal campo Iva, e di avere perciò operato indebitamente le relative detrazioni.
Impugnati separatamente dalla contribuente tutti i predetti avvisi di accertamento Iva, la C.T.P. di Milano accolse i ricorsi relativi alle annualità 2002, 2003 e 2004 con sentenza n. 149/25/09 del 23/6/2009 e quelli sulle annualità 2006 e 2007 con sentenza n. 190 del 5/4/2011, ritenendo i “premi impegnativa” assimilabili a provvigioni dovute, mentre, con riguardo all’annualità 2005, emise la sentenza n. 191 del 7/9/2011, con la quale accolse solo parzialmente i cinque ricorsi proposti (tre dalla società consolidata Class Pubblicità in materia di Iva, Ires e Irap e due dalla consolidante Class Editori s.p.a. in materia di Ires), previamente riuniti, e rigettò, invece, il rilievo n. 8, sul presupposto che l’Iva fosse stata esposta in fattura erroneamente e altrettanto erroneamente pagata, essendo stati i premi riconosciuti indipendentemente dall’attività svolta dai centri media di Aegis. In seguito a gravame interposto sia dalla contribuente, con ricorso principale, limitatamente al rilievo n. 8, che dall’Agenzia delle Entrate con ricorso incidentale, la C.T.R. per la Lombardia, riuniti l’appello principale e quello incidentale, oltre ad altri procedimenti (tre proposti dalla consolidata Class Pubblicità e due dalla consolidante Class Editori), con sentenza n. 19/13/13 del 6/2/2013 respinse, per quanto di interesse, l’appello principale della contribuente in relazione al rilievo n. 8 (unico motivo di impugnazione in questa sede) e accolse invece parzialmente quello incidentale dell’Ufficio.
2. Contro la predetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., consistente in omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici di merito omesso di esaminare e di pronunciarsi sul rilievo, sollevato in grado di appello, in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, stante la sua genericità e il mero richiamo ai contenuti del P.V.C. della Guardia di Finanza, nella parte in cui il corrispettivo devoluto al Centro Media per l’attività di intermediazione svolta era stato riqualificato in termini di cessione di denaro a titolo gratuito e, qualora la decisione venga ritenuta implicita, avere comunque omesso di esplicitarne le ragioni giuridiche in fatto e in diritto, in contrasto con quanto stabilito a pena di nullità dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, e dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
2. Con il secondo motivo, si lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchia formulazione), per avere la C.T.R. omesso di decidere sul fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal rilievo afferente al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, dalla cui eventuale sussistenza sarebbe dovuto scaturire il giudizio di nullità dello stesso, o, qualora ritenuta implicita la decisione sul punto, per avere del tutto omesso di motivare in merito.
3. Con il terzo motivo, la contribuente, premessa l’inapplicabilità al giudizio tributario della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, riproduce il secondo motivo sulla base del diverso orientamento di parte della dottrina circa l’estensibilità al giudizio tributario della disposizione novellata, lamentando l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio” che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuova formulazione), costituito dalla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento sul rilievo n. 8, secondo quanto riportato nelle precedenti due censure, contestando in merito sia l’omesso esame di tale eccezione, sia, qualora ritenuta implicitamente rigettata, l’omessa motivazione sul punto.
4. Con il quarto motivo, la contribuente lamenta l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchia formulazione), contestando l’operato dei giudici di merito nella parte in cui, nell’aderire pedissequamente alle teorie dell’Ufficio, avevano anch’essi escluso che sussistesse un nesso sinallagmatico tra i diritti di negoziazione riconosciuti ad Aegis e le prestazioni da questa realizzate e avessero pertanto ritenuto le relative operazioni fuori dal campo Iva e sottratte, in ragione di ciò, al diritto di detrazione, senza argomentare adeguatamente sul fondamento di tale convincimento. La C.T.R., ad avviso della contribuente, si era, infatti, basata sulle sole dichiarazioni spontanee rese dal rappresentante del Centro Media, ancorché aventi mero valore indiziario, mentre aveva reso una motivazione oscura con riguardo agli ulteriori elementi addotti a sostegno della predetta tesi, da una parte sostenendo che l’erogazione fosse avvenuta soltanto verso “alcuni concessionari e non” “altri”, benché il pagamento non fosse provenuto da Aegis e la circostanza non fosse stata acquisita al processo, dall’altra evidenziando la “prevalenza di una misura fissa”, nonostante gli accordi del 17/6/2005 e del 5/7/2005, riportati nel P.V.C., ancorassero i premi rispettivamente alla percentuale di fatturato realizzato senza la previsione di una misura minima ovvero al raggiungimento di un fatturato minimo, e nonostante gli stessi venissero erogati indipendentemente da ciò, secondo quanto riferito dall’ufficio commerciale. La contribuente ha sul punto evidenziato come il pagamento eseguito nei confronti di Aegis costituisse in realtà il corrispettivo – normalmente riconosciuto sulla base dei volumi di investimento complessivi dei clienti da essa gestiti – per la prestazione di servizio dalla stessa resa nella vendita ai clienti di spazi pubblicitari, rispetto alla quale operava o come intermediaria, quando la cessione veniva eseguita direttamente da essa contribuente, o come mandataria, quando vi provvedeva, in nome proprio ma per conto suo, il Centro Media, con la conseguenza che, sussistendo un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione ed essendo perciò l’operazione soggetta a Iva, la detrazione non poteva considerarsi indebita.
5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in coerenza con l’art. 111 Cost. – Motivazione incomprensibile, apparente, perplessa, per avere la C.T.R. omesso di estrinsecare, con adeguato ragionamento logico-giuridico, i motivi per i quali aveva ritenuto non assoggettabili a Iva i diritti di negoziazione e di esplicitare il ragionamento logico-giuridico che aveva condotto ad escludere che quella della Aegis costituisse prestazione di servizio, e avere invece aderito al rilievo n. 8 dell’Ufficio che, in violazione delle istruzioni impartite con la circolare n. 1/1998-36000 del 20 ottobre 1998, contenente istruzioni sullo svolgimento delle verifiche fiscali (secondo cui le dichiarazioni acquisite al di fuori di specifici poteri non avrebbero potuto essere utilizzate, ma avrebbero dovuto essere verificate attraverso approfondimenti investigativi), aveva fondato il suo convincimento sulla base di tre fatture emesse dalla Aegis nei suoi confronti e sulla dichiarazione resa dal rappresentante di quest’ultima società, secondo cui il riconoscimento dei premi impegnativa non avveniva in funzione di alcuna attività da parte sua e dunque senza assunzione di obblighi. Ad avviso della contribuente, infatti, le “ulteriori risultanze” segnalate dai giudici di merito erano incongrue, per i motivi già evidenziati nella quarta censura, tanto con riferimento alla asserita “erogazione soltanto da alcuni concessionari”, quanto con riguardo alla affermata “prevalenza di una misura fissa”.
6. Con il sesto motivo, si lamenta l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchia formulazione), per avere la C.T.R. omesso di considerare la prima dichiarazione resa dal legale rappresentante della Aegis in data 19/9/2007, che aveva chiarito come l’attività svolta da tale società consistesse nel consentire l’incontro dei concessionari degli spazi pubblicitari con i clienti, evitando loro di reperirli da sé e di assumere a tal fine altro personale, oltre ad agevolare i reciproci rapporti, e come il calcolo dei diritti di negoziazione avvenisse in svariati modi, ossia a percentuale sui volumi annui, su quelli raggiunti, sugli incrementi rispetto a periodi precedenti, oppure sui singoli veicoli pubblicitari, oppure a forfait annuali o su periodi specifici, mentre aveva valorizzato soltanto la seconda dichiarazione, allorché aveva soggiunto che il riconoscimento dei premi non avveniva in funzione di alcuna attività da parte dei centri media Aegis, in quanto non vi era assunzione di obblighi da entrambe le parti. La contribuente ha, inoltre, evidenziato come dai contratti del 17/6/2005 e del 5/7/2005 risultasse che l’incentivo sarebbe stato riconosciuto rispettivamente in misura percentuale sul fatturato ovvero al raggiungimento di un fatturato minimo e come la Aegis avesse agevolato, quale mediatore, la conclusione da parte di Class di contratti di vendita di spazi pubblicitari.
7. Con il settimo motivo, la contribuente, premessa l’inapplicabilità al giudizio tributario della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, e il diverso orientamento di parte della dottrina, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuova formulazione), per avere la C.T.R. omesso di analizzare la prima dichiarazione resa dal legale rappresentante della Aegis in data 19/9/2007 e descritta nella precedente censura, la quale avrebbe consentito di risolvere il contrasto in essere con l’Ufficio sulla natura delle somme da essa corrisposte a quest’ultima, costituente “fatto decisivo per il giudizio”, giacché avrebbe chiarito come le somme erogate alla Aegis costituissero provvigioni per la prestazione di servizio di intermediazione da essa resa, stante la ricorrenza dei presupposti della conclusione dell’affare e del nesso di causalità tra l’attività del mediatore e l’affare concluso (tutti gli spazi pubblicitari erano stati venduti, infatti, grazie alla attività di intermediari), sì da essere rilevanti ai fini Iva, e non meri premi concessi in assenza di servizi resi, come invece ritenuto dall’Ufficio.
8. Il primo motivo è infondato.
Se è vero che l’omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame, siccome fatti costitutivi della domanda d’appello (Cass., Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539), integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dello stesso codice, alla cui stregua è consentito alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass., Sez. L, 27/10/2014, n. 22759), e che, nella specie, la C.T.R. non ha affatto esaminato la censura proposta dalla contribuente circa l’asserita genericità dell’avviso di accertamento e la sua pedissequa riproduzione dei contenuti del P.V.C. della Guardia di Finanza, ancorché riportata nella parte descrittiva della sentenza impugnata, è altresì vero che l’indubbia sussistenza della lamentata omissione non comporta necessariamente l’accoglimento della censura, dovendosi prima esaminare la decisività del vizio dedotto nell’originario motivo di ricorso d’appello.
E tale decisività deve escludersi, nella specie, ove si consideri il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (per tutte, Cass., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32957; Cass., Sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002).
Ciò peraltro è in linea con la funzione assolta dalla motivazione dell’avviso di accertamento, che, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7, tende a delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di consentirgli di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di approntare una idonea difesa, onere questo che può perciò dirsi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze (Cass., Sez. 5, 7/5/2014, n. 9810; Cass., Sez. 5, 24/7/2014, n. 16836; Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 22003) e che consente di reputare sufficiente il rinvio al P.V.C. notificato al contribuente (Cass., Sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002 cit.).
Deve dunque escludersi che, nella specie, sussista il vizio lamentato dalla contribuente, atteso che l’avviso di accertamento, riprodotto integralmente in ricorso, non soltanto dà conto dei motivi in virtù dei quali l’Ufficio ha ritenuto di non riconoscere, in ragione della qualificazione data ai pagamenti dalla contribuente eseguiti in favore del Centro Media, l’esercitato diritto alla detrazione da parte della stessa, ma aderisce completamente alle considerazioni già espresse, più in dettaglio, dalla Guardia di Finanza nel P.V.C., del 24/11/2008, richiamandone interamente i contenuti, senza ledere in alcun modo i diritti di difesa della ricorrente, alla quale tale atto era stato regolarmente notificato.
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
9. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono invece inammissibili.
Con le due censure la ricorrente propone la medesima doglianza già articolata con la prima, analizzandola però sotto il diverso profilo dell’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero dell’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio” che è stato oggetto di discussione tra le parti, richiamando all’uopo l’art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione rispettivamente antecedente e successiva alla riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.
Al riguardo, occorre premettere che la deduzione difensiva circa l’inapplicabilità, al giudizio di legittimità tributario, della versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione del disposto di cui all’art. 54, secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, è ormai superata dalla pronuncia a Sezioni unite di questa Corte, che ha ricondotto la portata di tale disposizione al solo giudizio tributario di merito, stante la funzione assolta di preservarne la specialità, escludendone invece l’applicabilità a quello di legittimità in materia tributaria, stante l’assenza di connotazioni di specialità dello stesso alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, così da consentire di denunciare il vizio di cui al novellato art. 360, n. 5, anche nel ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (in tal senso, Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8054).
Ciò comporta che, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 6/2/2013 e dunque posteriormente all’11/9/2012 (in tal senso, Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053), data di entrata in vigore della novella del 2012, è alla nuova versione dell’art. 360, n. 5, che occorre ratione temporis fare riferimento, la quale non consente più di censurare la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante.
Ciò comporta l’inammissibilità della seconda censura, in quanto articolata alla stregua della formulazione dell’art. 360, n. 5, non più in vigore al momento della proposizione del ricorso.
Anche la terza censura, ancorché formulata secondo la versione novellata della suddetta disposizione processuale, è tuttavia inammissibile, atteso che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (in tal senso, Cass., Sez. 6-3, 16/3/2017, n. 6835; Cass., Sez. 6-1, 12/10/2017, n. 23930).
La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, si coglie infatti nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass., Sez. 2, 22/1/2018, n. 1539).
E poiché, nella specie, il “fatto decisivo per il giudizio” asseritamente omesso non è altro che uno dei motivi di d’appello, come tale costituente oggetto di domanda, deve dichiararsi l’inammissibilità della censura proposta.
10. La quarta, la quinta, la sesta e la settima censura, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono parimenti inammissibili.
Premessa l’inapplicabilità, al caso di specie, della versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, antecedente alla riforma del 2012, per i motivi già espressi con riferimento alla seconda e terza censura, cui si rimanda, con conseguente inammissibilità del quarto e sesto motivo, resta da vedere se possa profilarsi la dedotta nullità della sentenza in ragione della asserita apparenza e contraddittorietà della motivazione e se le c.d. “prime” dichiarazioni del rappresentante di Aegis possano considerarsi decisive ai fini della soluzione della questione in contestazione.
A questo riguardo, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema d’IVA, la nozione unionale di “prestazione di servizi”, avente carattere oggettivo, si fonda sul nesso diretto ed immediato tra il servizio fornito al destinatario e il compenso ricevuto dal soggetto passivo, sicché il carattere incerto dell’esistenza stessa del compenso, spezzando la necessaria concatenazione tra operazioni a monte e operazioni a valle – su cui si fonda il diritto di detrazione -, sottrae la prestazione all’area dell’imponibilità (Cass., Sez. 5, 1/4/2021, n. 9075).
Il concetto di “onerosità” elaborato, alla luce della sesta direttiva Iva, art. 2, paragrafo 1, lett. c), dalla giurisprudenza unionale, (Corte giust. in causa C-653, punto 40, 27 marzo 2014; causa C-151/13, Le Rayon d’Or, punto 29), postula, infatti, non soltanto che tra “l’autore di una prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale interviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche”, che, indipendentemente dal risultato dell’operazione economica e dunque dalla natura lucrativa dello stesso (vedi Corte giust. in causa C-267/15 del 22 giugno 2016), conduca a considerare il compenso ricevuto come “controvalore effettivo delservizio fornito al secondo” (in tal senso vedi Cass., Sez. 5, 9/6/2017, n. 14406), ma impone altresì che detto compenso, affinché sia assoggettabile a I.V.A., sia diretto (cfr Corte giust. in causa C-16/93, 3 marzo 1994, Tolsma, punto 19; Id in causa C-16/00, 27 settembre 2001, Cibo Paticipations) e correlato a una prestazione individualizzabile e non a un coacervo di prestazioni non individualizzabili se non per la loro idoneità a raggiungere il fatturato minimo che fa scattare la maturazione del compenso, atteso che il carattere incerto della sua esistenza spezzerebbe il nesso diretto col servizio fornito al destinatario, rendendo l’operazione sottratta all’imposizione I.V.A. (in questi termini, Cass., Sez. 5, 9/6/2017, n. 14406, in motivazione).
Sulla scorta di tali considerazioni, si è dunque sostenuto che il c.d. “premio impegnativa”, erogato dal concessionario per la vendita di spazi pubblicitari alla società che svolge attività di consulenza nel settore pubblicitario (cd. centro media) a condizione che sia superato un determinato fatturato, non costituisca il corrispettivo della prestazione di servizi dovuti, né dunque una controprestazione, come tale assoggettabile ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1, ma una mera attribuzione patrimoniale effettuata in esecuzione di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, la quale, in quanto costituente mera cessione di denaro, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 1, lett. a), non può essere assoggettata a I.V.A., sicché, qualora detta imposta sia erroneamente pagata, non può essere detratta, essendo il relativo diritto ipotizzabile soltanto in caso di effettiva debenza dell’imposta assolta (Cass., Sez. 5, 10/11/2020, n. 25257, Cass., Sez. 5, 09/03/2018, n. 5721), stante l’impossibilità giuridica altrimenti del relativo oggetto (Cass., 04/08/2017, n. 19557).
I principi teste’ enunciati sono stati espressi del resto anche in un caso analogo a quello in esame, nel quale peraltro l’indagine verso la contribuente era scaturita proprio dagli accertamenti compiuti verso la Aegis Media Italia, e sintetizzati nel principio secondo cui “ai fini della assoggettabilità ad IVA di una prestazione di servizi, e del conseguente diritto alla detrazione dell’imposta assolta, l’onerosità dell’operazione è riconoscibile solo quando tra l’autore della prestazione ed il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico di scambio di adempimenti sinallagmatici, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell’IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, tale, cioè, da costituire condizione di esigibilità del corrispettivo” (Cass., Sez. 5, 09/06/2017, n. 14406).
Alla luce di quanto detto, deve escludersi che l’esame della prima parte delle dichiarazioni del rappresentante di Aegis avrebbero potuto, alla luce delle stesse argomentazioni difensive della ricorrente e dei contenuti degli accordi del 2005 dalla stessa richiamati, condurre ad un risultato differente da quello affermato dai giudici di merito, non soltanto perché meramente descrittive dei rapporti intrattenuti in genere dalla società con i concessionari e non specificamente con l’odierna contribuente, ma anche e soprattutto perché il calcolo del diritto di negoziazione, sia per come descritto dal medesimo rappresentante, sia per come risultante dagli accordi del 17/6/2005 e del 5/7/2005 afferenti alla stessa ricorrente, riportati in ricorso, non avveniva secondo criteri ancorati a prestazioni individualizzate, ma veniva operato sulla base del fatturato e in certi casi del fatturato ottenuto in misura minima (vedi pgg. 178 e 179 del ricorso).
Peraltro, la ricorrente, lamentando l’omessa considerazione di alcuni elementi istruttori, presentata ora nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 360, n. 4, ora di quella di cui all’art. 360, n. 5, non fa altro che sollecitare una inammissibile revisione del ragionamento decisorio del giudice, indifferente al fatto che la Corte di legittimità non possa mai procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa e che il vizio non possa consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllare attendibilità e concludenza delle prove e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova, sicché mai può essere censurata in sé la valutazione degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass., Sez. 5, 11/6/2020, n. 11227).
Alla luce di quanto detto, deve dichiararsi l’inammissibilità dei motivi proposti.
11. In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità dei restanti. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021