Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37959 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16646-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4972/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 1 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. della Lombardia, che in controversia su ricorso di M.G. avverso l’atto di contestazione, per Irpef, relativamente alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2004/2008 ed in ordine alla mancata indicazione di attività finanziarie detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il cd. raddoppio dei termini per l’accertamento.

La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando la misura delle sanzioni.

La CTR, nell’accogliere l’appello, ha statuito che “il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 3 ter, contenente varia misura legislative per il contratto ai cd. “Paradisi fiscali” deve essere applicata dalla data di decorrenza, quindi dal 30 dicembre 2009, e non retroattivamente come ptreteso dall’Ufficio, avendo la normativa in esame natura sostanziale e non procedurale” (richiama Cass. n. 2662/2018).

Il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter, della L. n. 212 del 2000, art. 3 e della disp. Legge in gen., art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR violato il principio di irretroattività della norma tributaria.

Il Collegio, preso atto che sulla predetta questione si sono delineati orientamenti difformi della Corte, essendosi affermato, talora, che le norme invocate – del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 bis e 2 ter – si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stato o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2 cit. (così Cass. 28 novembre 2018, n. 30742; Cass. 14 novembre 2019, n. 29632; Cass. 6 febbraio 2020, n. 2804; Cass. 26 giugno 2020, n. 12745; Cass., 16 febbraio 2021, n. 65); talaltra che la presunta natura procedimentale del cit. art. 12, comma 2 bis, collide, altresì, con il tradizionale criterio delle sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e, dunque, di diritto sostanziale, e non già nel codice di rito, e pone il contribuente in posizione di sfavore, atteso che – sulla base del quadro normativo previgente – non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in pregiudizio dell’effettivo svolgimento del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., 21 dicembre 2018, n. 33223; Cass., 2 ottobre 2020, n. 21018).

Non ricorrono pertanto i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione V civile della Corte, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempimenti.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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