LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 234-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
D.M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO FLACCAVENTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3615/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
CONSIDERATO
Che:
D.M.S., quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all’amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 il rimborso del 9C) per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.
La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell’importo di 12741,00 Euro, oltre interessi come per legge.
La CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1656/2016 respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, che condannava anche al pagamento delle spese processuali.
In mancanza di adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l’ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata, passata in giudicato, chiedendo ordinarsi all’Agenzia delle entrate il pagamento dell’importo di 12.741,00 Euro, comprensivo di interessi, oltre al rimborso delle spese del relativo procedimento, precisando, che l’Agenzia delle entrate aveva provveduto al pagamento del 50%, insistendo per il pagamento del residuo importo oltre alla refusione delle spese processuali.
Con la sentenza impugnata la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente sostenendo che l’Ufficio finanziario aveva illegittimamente applicato il dettato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 e pagato al contribuente soltanto il 50 per cento della somma spettantegli.
Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui replica l’intimato.
Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 bis e art. 70, comma 10, nonché dell’art. 24 Cost in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.
La questione qui sottoposta va rimessa alla sezione V della Corte.
P.Q.M.
La Corte rimette la questione alla sezione V. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021