Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37964 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7352-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STILE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO AIUDI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 579/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre su un motivo contro la società Stile s.r.l. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Marche confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Ancona con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto la cartella di pagamento, per IRPEF, IVA per l’anno di imposta 2003 emessa nei confronti della società, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 quale coobbligata solidale della società Car Point Adriatico di C.S. & s.a.s. nella qualità di cessionaria del ramo di azienda.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la società Stile s.r.l. cessionaria in data 25.9.2003 del ramo di azienda, non dovesse rispondere del debito tributario della sua dante causa C.S.L. perché dall’art. 14, comma 2, cit. si desume che per il riconoscimento della responsabilità solidale occorre che al momento della cessione sia già aperta presso l’Ufficio interessato una procedura di verifica o di accertamento, ovvero che agli atti dell’Ufficio risulti comunque gìà concreto e preciso il debito fiscale della cedente, di guisa che, pur riconoscendo che l’effetto immediatamente liberatorio per il cessionario è dato solo dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio in merito alla assenza di pendenze tributarie, si deve tuttavia escludere che possa essere fatta valere la responsabilità solidale per debiti che siano stati accertati a seguito di verifiche compiute in epoca successiva all’atto di cessione. Ha quindi rilevato che la verifica in esame era stata effettuata in data 10.2.2007, ben oltre la cessione del ramo di azienda, e che l’Ufficio non aveva mai affermato, né dimostrato, che agli atti dell’Ufficio già dal nel settembre 2003 risultassero elementi concreti del debito fiscale.

Ha sottolineato in questa prospettiva che la stessa Amministrazione finanziaria su richiesta della contribuente aveva rilasciato in data 18.10.2011 il certificato ai sensi del richiamato art. 14 ove si leggeva che ” non risultano contestazioni in corso né contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Si è costituita con controricorso la società Stile s.r.l. eccependo l’inammissibilità del ricorso ed invocando la responsabilità ex art. 96 c.p.c..

Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 commi 1, 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR escluso la responsabilità solidale della cessionaria in relazione ai debiti fiscali accertati a seguito di verifiche compiute in epoche successive all’atto di cessione.

Ha infatti sostenuto che l’art. 14, commi 2 e 3, si riferiscono ai carichi dei due anni precedenti già accertati o in corso di accertamento o già contestati pur se riferentesi ad annualità ancora più anteriori.

Ha precisato che la certificazione positiva o negativa rilasciata dall’Amministrazione di cui al comma 3 avrebbe solo una funzione di anticipata liberazione del cessionario dei carichi già accertati o in corso di accertamento relativi alle due annualità precedenti all’anno di cessione o a quella ancora ulteriori. Se già contestato nel suddetto periodo.

Il Collegio ritiene che la tematica introdotta con il presente giudizio giustifichi la trasmissione del fascicolo alla sez V.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla V sezione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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