Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.37966 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INRTELOCUTORIA sul ricorso 31765-2020 proposto da:

D.T.E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato FELICIA D’AMICO, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO D’IPPOLITO;

– ricorrenti –

contro

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. LETIZIA BANCHELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1896/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAIONI DELLA DECISIONE E’ stato proposto ricorso per cassazione da parte di D.T.E.F. contro sentenza della Corte d’appello di Firenze, la quale ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra l’attore A.S. e D.T.E.F. e d.R..

La vertenza riguarda il diritto dell’ A., nominato consulente tecnico in una causa ereditaria che vedeva quale parte l’attuale ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di agire per fare accertare che la stessa ricorrente era erede della madre, e ciò al fine di accertare la titolarità di beni utilmente aggredibili.

Il ricorso per cassazione è proposto sulla base di un unico motivo, con il quale si censura la sentenza perché la Corte d’appello ha ritenuto ammissibile l’azione del consulente nonostante l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. Si denuncia in particolare che la decisione è in contrasto con il riconoscimento, operato da Cost. n. 217 del 2019 con riguardo al consulente tecnico della diretta anticipazione del compenso a carico dell’erario.

A.S. ha resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi dell’evidenza decisoria, in rapporto alle necessità di verificare le conseguenze, rispetto al sistema precedente, della pronuncia del giudice delle leggi.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021 e, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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