Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.37969 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10777/2017 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., A.P., R.G., R.L., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avvocati Procaccini Francesco e Attingenti Giovanni;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9388/2016 della COMM. TRIB. REG., CAMPANIA, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Visonà Stefano che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 9399/17/16 la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 26036/17/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria, in misura di Euro 297,00, richiesta in relazione alla domanda di annotazione dell’avvenuta proposizione del reclamo, di cui all’art. 113-ter disp. att. c.c., avverso una nota di trascrizione con riserva, richiesta ai sensi dell’art. 2674-bis c.c., in riferimento ad un atto di citazione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso sul presupposto che, in sede di reclamo, la riserva apposta dal Conservatore era stata ritenuta illegittima. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione di primo grado con analoga motivazione. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; i contribuenti si sono costituiti con controricorso, depositando memorie. All’adunanza camerale del 16 giugno 2021, la causa veniva rinviata all’udienza pubblica del 19 ottobre 2021, in ragione della rilevanza della questione e dell’assenza di precedenti in termini, ex art. 375 c.p.c., u.c.. La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 11, dell’art. 2674-bis c.c., e dell’art. 113-ter disp. att. c.c., degli artt. 24 e 111Cost., dell’art. 112c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per avere, con motivazione carente nell’indicazione delle ragioni della decisione, fatto discendere l’illegittimità della pretesa impositiva dall’accoglimento del giudizio civile avente ad oggetto l’apposizione della riserva alla trascrizione, laddove l’avviso di liquidazione aveva invece ad oggetto l’annotazione del proposto reclamo; rileva in particolare che la richiesta di trascrizione con riserva, da cui consegue l’onere di proposizione del reclamo, costituisce una scelta della parte che è tenuta a sopportarne anche gli oneri fiscali allorché procede alle relative formalità.

1.1. Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati.

Emerge dai fatti di causa che il Conservatore aveva accettato con riserva la nota di trascrizione di domanda giudiziale presentata dall’avv. Francesca Attingenti per conto e nell’interesse di A.G., A.P., R.L. e R.G.. Il Conservatore appose la riserva sulla trascrivibilità dell’atto di citazione per incompletezza della notifica dell’atto di citazione stesso, così rifiutando di trascrivere l’atto. Ai sensi dell’art. 2674-bis c.c., e dell’art. 113-ter disp. att. c.c., veniva presentato reclamo avverso la predetta trascrizione con riserva. Il Tribunale di Napoli, con decreto, rigettò tale reclamo.

A seguito del rigetto, i ricorrenti presentarono reclamo alla Corte di appello di Napoli, si sensi dell’art. 113-ter disp. att. c.c., comma 3, che, con decreto n. 3671/2013 accolse il reclamo dichiarando che la riserva apposta alla trascrizione della domanda giudiziale era illegittima, in quanto doveva escludersi in radice che sussistevano gravi e fondati dubbi ex art. 2674-bis c.c., sulla trascrivibilità della citazione. Per effetto di tale giudizio, volto a contestare la riserva apposta dal Conservatore alla richiesta di trascrizione, veniva presentata domanda di annotazione al competente Ufficio che, effettuata la formalità in calce alla trascrizione, notificava ai contribuenti avviso di liquidazione per le imposte dovute, per un importo pari ad Euro 297,00. I ricorrenti impugnavano tale atto impositivo, sostenendo che l’annotazione di cui all’art. 113-ter disp. att. c.c., con il pagamento delle relative imposte oggetto di contestazione nel presente giudizio, era stata originata dalla illegittimità del dubbio del Conservatore e non dalla richiesta dei ricorrenti di trascrivere l’atto di citazione con riserva, essendo quest’ultima istanza necessitata per superare il rifiuto del Conservatore, ed ottenere la trascrizione dell’atto di citazione. Secondo i contribuenti, il soggetto obbligato al pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo connesse alle annotazioni effettuare ai sensi dell’art. 113-ter disp. att. c.c., comma 4, a margine della trascrizione, sarebbe l’Ufficio perché non può essere posto a carico dei contribuente un onere tributario derivante dall’illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione.

1.2. La questione all’esame di questa Corte è chi sia il soggetto obbligato al pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo connesse alle annotazioni effettuate ai sensi dell’art. 113-ter, comma 4, disp. att. c.c., a margine della trascrizione ‘con riservà. Per l’esame della questione è opportuno illustrare il quadro normativo di riferimento.

a) Ai sensi dell’art. 2674-bis. c.c., quando il conservatore dei registri immobiliari rileva che emergono gravi e fondati motivi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, esegue la formalità con riserva su istanza della parte richiedente. La trascrizione con riserva assicura alla parte un effetto di prenotazione rispetto al numero d’ordine. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’Autorità giudiziaria.

b) Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, dispone che “le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria”. Il citato D.Lgs., art. 11, comma 1, stabilisce che “sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale coloro che richiedono le formalità di cui all’art. 1…”, e al comma 2, precisa che sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità.

c) L’art. 113-ter disp. att. c.c., dispone che “il reclamo previsto dall’art. 2674-bis c.c., si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità”. Contro il provvedimento del Tribunale è consentito reclamo alla Corte di appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore. A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del Tribunale e il decreto definitivo. Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.

d) La trascrizione di domande giudiziali è ammessa nei soli casi in cui le stesse siano riconducibili nel novero di quelle tipizzate di cui agli artt. 2652,2653 e 2690 c.c., atteso che il sistema della pubblicità immobiliare riferita alle domande giudiziali, a differenza di quanto stabilito per gli atti negoziali (art. 2645 c.c.), è ispirato al principio della tassatività. A fronte di un grave e fondato dubbio sulla trascrivibilità di un atto (o sulla trascrivibilità di una ipoteca), il conservatore, su istanza di parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

Costituisce affermazione condivisa quella per cui la trascrizione è istituto di ordine pubblico finalizzato al soddisfacimento dell’interesse generale alla sicurezza dei traffici giuridici. Gli interessi privati dei soggetti interessati alla trascrizione, e l’interesse generale della collettività sopra indicato, coesistono con altri interessi pubblici, come l’aggiornamento della banca dati catastale, l’utilizzo per finalità tributarie ecc. La qualificazione delle norme sulla trascrizione come norme di ordine pubblico, e quindi come norme inderogabili, è fatta propria dalla dottrina dominante. Tuttavia emerge all’evidenza l’interesse privato dei soggetti interessati alla trascrizione che viene tutelato mediante la possibilità di presentare al conservatore, che rifiuti la trascrizione in presenza di gravi dubbi, di proporre istanza di trascrizione con riserva, con onere di promuovere reclamo avverso la riserva entro i successivi 30 giorni, pena la perdita di efficacia della trascrizione. Il reclamo, pertanto, diventa lo strumento necessario per mantenere gli effetti della formalità della trascrizione con riserva e l’annotazione del reclamo a margine della trascrizione con riserva si rende necessaria per la realizzazione del sistema pubblicitario. L’annotazione del reclamo avviene, ai sensi del citato art. 11, comma 2, sempre al fine di realizzare l’interesse privato di colui che propone al conservatore istanza di trascrizione con riserva, atteso che in questo modo si consente allo stesso di beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, quindi, delle tutele che dalla stessa conseguono ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c..

e) Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del motivo, non assumendo rilievo la circostanza prospettata dai contribuenti, secondo cui la ratifica da parte dell’autorità giudiziaria della trascrizione con riserva, in ragione della infondatezza dei dubbi prospettati dal conservatore, farebbe ricadere sull’Ufficio l’obbligo fiscale previsto dalla legge ai fini della relativa annotazione, atteso che chiaramente il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11, comma 1, dispone che obbligato al pagamento dell’imposta ipotecaria è il soggetto che richiede l’annotazione, sicché la stessa viene eseguita su richiesta del contribuente ed al fine di ottenere le garanzie e le tutele assicurate dalla pubblicità immobiliare.

I giudici di appello non hanno fatto buon governo dei principi espressi avendo rigettato l’appello dell’Ufficio in ragione della declaratoria di illegittimità ‘al) originé della ‘riservà del Conservatore, risultante dal decreto della Corte di Appello di Napoli.

2. In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.

Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che sulle questioni trattate non sono stati rinvenuti precedenti in termini di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472