LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12793/2014 R.G proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
C.A. rappresentato e difeso nel giudizio ridetto dall’avv. David Terracina con domicilio eletto in Roma presso lo studio BFC
& associati in via Latina n. 20;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2644/44/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 26/09/2013 e non notificata;
nonché
sul ricorso D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 12, proposto da;
C.A. impugnante il diniego di definizione e in quel giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Sepio giusta delega in atti, con domicilio eletto in Roma presso lo studio BFS &
associati, via dei Redentoristi n. 9;
– ricorrente D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 12 –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimata –
avverso i provvedimenti in atti emessi della Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria;
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere Roberto Suolo;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Troncone Fulvio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, proposto dal sig. C..
FATTI DI CAUSA
A seguito della redazione da parte della Gdf di Marcianise di un PVC recante rilievi e recuperi a imposizione per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007, il contribuente aderiva ai rilievi ivi contestati ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis.
Ciò fatto, il sig. C.A. impugnava gli atti di definizione conseguentemente emessi sostenendo esser presenti errori nel PVC poi trasfusi negli atti di definizione.
La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.
L’Amministrazione Finanziaria proponeva appello; la CTR della Campania rigettava l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado.
Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il contribuente.
Nelle more di tal giudizio il sig. C. ha proposto istanze di definizione della controversia in forza del D.L. n. 119 del 2018, in ordine alle quali l’Ufficio ha espresso il proprio diniego; pertanto, avverso tali provvedimenti il contribuente ha presentato ricorso per cassazione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 12, confluito nel presente giudizio e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; in detto giudizio l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va esaminato per primo, in quanto preliminare, il ricorso del sig. C. avverso il diniego di definizione agevolata oppostogli dall’Agenzia delle Entrate.
In esso, premesse considerazioni in orcine alla competenza di questa Corte a conoscere dell’impugnazione, nella sostanza si censurano i provvedimenti di diniego della definizione delle liti in quanto illegittimi, poiché l’atto di definizione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5-bis, diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio – non è atto di mera riscossione (come tale escluso dal novero degli atti definibili ex D.L. n. 119 del 2018) ma atto rientrante nel perimetro oggettivo della ridetta procedura “condonistica”.
Va premesso che questa Corte Suprema ha recentemente chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18298 del 25/06/2021) come in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 135 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Questo il perimetro tracciato dalla Corte in ordine alla applicazione della procedura di definizione di cui al D.L. n. 119 del 2018.
Nel presente caso, sotto questo profilo assimilabile, si tratta di una cartella emessa a seguito della procedura di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, in forza del quale – nel testo in vigore dal 25/06/2008 come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 5-bis, all’art. 83 – “1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 4.
2. L’adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate e al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’art. 7.
3. In presenza dell’adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’art. 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell’art. 8, comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste”.
Dalla disposizione sopra riportata si evince che l’Ufficio, una volta ricevuta l’istanza di adesione al PVC, debba operare una valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge perché abbia luogo la definizione dell’atto istruttorio.
Esso dovrà verificare in primo luogo che si tratti di un atto avente per oggetto imposte sul reddito e IVA (escludendo quindi altri tributi, per i quali l’adesione non potrà aver luogo e in tal senso andrà concluso il sub procedimento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 28 del 1997); quindi che la definizione in concreto da adottarsi consenta l’emissione di accertamenti parziali, salva quindi l’ulteriore azione di controllo dell’Amministrazione.
Secondariamente, l’Agenzia delle Entrati dovrà verificare anche che la domanda di definizione proposta dal contribuente riguardi l’integralità del PVC, dovendo escludersi l’ammissibilità di una domanda diretta a definire solo alcuni dei rilievi evidenziati dai verificatori verbalizzanti e non altri.
All’esito positivo di tali controlli potrà allora l’Ufficio emettere l’avviso di definizione di cui all’ultimo periodo del ridetto art. 5-bis, comma 2.
Ne deriva quindi la radicale diversità de l’atto rispetto a quello di mera riscossione, che si fonda sulla precedente (cronologicamente e concettualmente) dichiarazione di somme minutamente dichiarate come in effetti dovute per tributi da parte del contribuente, delle quali l’atto riscossivo meramente prende atto ponendole a base della pretesa che veicola.
Nel primo caso, l’emissione dell’atto è anche preceduta da valutazioni in fatto e diritto, esplicitate nella motivazione dell’atto di definizione che ne espone l’articolazione; nel secondo caso l’emissione dell’atto segue direttamente dalle indicazioni e dagli atti del contribuente che non sono oggetto di alcuna valutazione in fatto e diritto ma di mera presa d’atto da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, può dirsi che proprio e unicamente con l’atto di definizione ex art. 5-bis ridetto, operate tutte le valutazioni sopra riportate, l’Agenzia delle Entrate manifesti per la prima volta al contribuente la pretesa di maggiori tributi; né può ritenersi che tale circostanza abbia avuto luogo con l’emissione del PVC, la cui natura e funzione è quella di atto meramente istruttorio, con il quale si rilevano e contestano fatti prodromici all’esercizio del potere impositivo che – tra l’altro – non spetta esercitare alla Guardia di Finanza ma che è riservato in via esclusiva alle Agenzie fiscali. Va ricordato che secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, sono gli uffici ad avere il potere di controllare le dichiarazioni dei contribuenti e riscuotere i versamenti omessi; accertare e riscuotere le imposte e le maggiori imposte dovute, vigilare sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli obblighi stabiliti dalle singole leggi fiscali; provvedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria competente nel caso di violazioni costituenti reato.
Conseguentemente, gli atti di definizione qui contestato risultavano e risultano suscettibili di definizione agevolata; i provvedimenti di diniego resi dall’Ufficio sono quindi illegittimi e vanno in quanto tali annullati. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
In ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai so i casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190971 del 2018).
Non sussistono pertanto i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
accoglie il ricorso del sig. C.A. e dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021