Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37972 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9699/2015 R.G. proposto da:

C.A., con l’avvocato Francesco Procaccini nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Iasonna, in Roma, alla via Atanasio Kirker, n. 7;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania – Napoli, n. 8450/15/14, pronunciata il 20 settembre 2014 e depositata il 08 ottobre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

Non avendo presentato il Modello Unico 2006, il contribuente era attinto da avviso di accertamento ***** per l’anno di imposta 2005 con cui veniva rideterminato in modo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. “redditometro”), ex art. 38, commi 4, 5, e 6, nonché art. 39, il proprio reddito in Euro 56.648,00 in ragione della disponibilità di beni-indice, quali il concorso ad un aumento di capitale per Euro 225.000 a favore della società ***** s.r.l., poi ***** s.p.a., poi fallita, per le spese di costituzione e sottoscrizione di capitale di un’altra società nella misura di Euro 30.000, nonché per le spese digestione di un immobile. Successivamente, in ragione dell’accertamento in capo alla soc. ***** s.r.l. di maggior reddito, lo stesso contribuente era destinatario di un secondo avviso di accertamento, allibrato al n. *****, ove gli era imputato per ristretta base azionaria (quattro soci legati da vincoli familiari) il 25% del maggior reddito accertato in capo alla società.

Insorgeva il contribuente con plurime doglianze nel rito e nel merito, trovando apprezzamento avanti la commissione di prossimità, donde interponeva appello l’Ufficio, cui resisteva il contribuente, lamentando la duplicità di imposizione per lo stesso periodo di imposta. La CTR adottava ordinanza istruttoria invitando le parti a dedurre e documentare sulla lamentata doppia imposizione, ove l’Ufficio chiariva che il secondo atto impositivo riguardava le maggiori somme per reddito da partecipazione, che era stato annullato con diversa sentenza della CTP partenopea, debitamente appellata dall’Amministrazione finanziaria. In conseguenza, la CTR dichiarava l’improcedibilità dell’appello sul secondo accertamento e conosceva del primo, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico, ritenendo non fornita la prova che le somme operate per l’aumento di capitale fossero derivate da risorse che avessero già assolto i propri oneri fiscali.

Pertanto, la CTR riformava la sentenza di primo grado, confermando la pretesa impositiva sul primo accertamento tributario.

Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza.

CONSIDERATO

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, nella sostanza negando la sussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico e nello specifico affermando il carattere novativo del secondo avviso di ricevimento che racchiuderebbe in sé tutta la rideterminazione del reddito del ricorrente per il 2005, sicché il primo accertamento – quello fatto oggetto della sentenza qui in scrutinio-dovrebbe considerarsi non più esistente, perché trasfuso nel secondo che è stato oggetto di impugnazione con la precisazione che ove fosse annullato il secondo, non potrebbe rivivere il primo, proprio perché novato. Per cui la CTR avrebbe dovuto pronunciare la cessata materia del contendere per novazione dell’avviso di accertamento, prendendo atto che la pretesa impositiva, ogni pretesa impositiva per il 2005 (se si vuoi evitare la doppia imposizione) era stata trasfusa nel secondo avviso di accertamento. In tal senso, afferma il ricorrente, si era pronunciata con sentenza n. 847/44/2015 altra sezione della stessa CTR partenopea, trattando l’analoga situazione della sorella C.I..

1.1 II motivo non può essere accolto. Dall’attività istruttoria esperita dal collegio di secondo grado, non revocata in dubbio dalla parte contribuente, è risultato attestato dall’Ufficio che le due pretese impositive non si duplicano, né si novano, bensì restano autonome: l’una attenendo al maggior reddito sinteticamente riscostruito sui beni-indice, l’altro attenendo al reddito da partecipazione, accertato in capo alla società ***** s.r.l. e ribaltato per ristretta base azionaria sui quattro soci familiari.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella sostanza censurando il capo di sentenza ove si ritiene riferibile al contribuente l’aumento di capitale, anche con fondi societari, ove mantenga in capo al contribuente la medesima percentuale di partecipazione al capitale sociale, poiché l’aumento viene fatto in suo favore e conto.

Occorre premettere che secondo questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756 del 2020).

Non di meno, il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, è infondato, posto che la CTR ha preso in esame (nel secondo capoverso di pag. 3) la questione degli assegni circolari con cui sarebbe stato pagato l’aumento di capitale, sicché del fatto non è stato omesso l’esame, anche se con una conclusione diversa da quella voluta dal ricorrente. Quanto alla censura ex art. 360, n. 3, occorre precisare come questa Corte abbia già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).

Ne’ può dolersi il ricorrente in questa sede per aver il giudice di merito posto a fondamento un apprezzamento probatorio diverso da quello da lui prospettato, peraltro stringete ed apprezzabile ove afferma il finanziamento soci assolto dalla stessa società come cespite non proveniente dal ricorrente, seppure a suo vantaggio, di cui non ha saputo dare giustificazione. In ogni caso, la predetta affermazione della C.T.R. segue altra ove si ritiene non fornita alcuna prova (ulteriore) convincente ed univoca sulla provenienza delle somme con cui è stato onorato l’aumento di capitale. Ed infatti la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione (o la censura di violazione di legge sulle norme che regolano l’onere probatorio) conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).

Il motivo è quindi infondato e dev’essere rigettato.

3. Con il terzo ed ultimo motivo si profila ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in concreto ripercorrendo le già esaminate censure circa l’irriferibilità al contribuente delle somme societarie con cui è stato fatto l’aumento di capitale, l’assenza di indizi gravi precisi e concordanti a fondamento dell’accertamento, posto che non si comprenderebbe perché usare dei conti correnti della società per pagare un aumento di capitale sia “reddito” del socio. Richiamato quanto già detto trattando del motivo che precede, giova appena ricordare come in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (cfr. Cass. V, n. 27811 del 2018). Poter disporre a vantaggio proprio (aumento di capitale con identica percentuale finale) delle risorse della società significa reddito occulto ricavato dalla società stessa ed ivi reimmesso, aumentato il valore assoluto della propria partecipazione (pur a parità di percentuale in rapporto agli altri soci e fratelli).

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in ragione della mancata attività difensiva dell’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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