Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37976 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16765/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G., con l’avv. Guglielmo Barone e con domicilio presso la cancelleria di questa Suprema;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. distaccata di Catania, n. 1747/18/2014 pronunciata il 24 aprile 2014 e depositata il 25 maggio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Il contribuente alienava dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la cui plusvalenza non dichiarata veniva ripresa a tassazione ai fini Irpef da parte dell’Ufficio.

2. Segnatamente, la rettifica del valore attribuito alla cessione derivava da un precedente atto di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato detto valore ai fini dell’imposta di registro e che, non impugnato, era divenuto definitivo.

3. I due gradi di merito esitavano in senso favorevole al contribuente.

4. Insorge con ricorso l’Amministrazione finanziaria che si affida a due doglianze, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso, mentre il contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

1. Il patrono erariale profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione della norma di cui alla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, e dell’art. 67 B TUIR. Afferma l’illegittimità della sentenza per aver la CTR confuso la rettifica di valore che l’Ufficio ha effettuato sulla base dello scostamento tra il corrispettivo dichiarato e il relativo valore normale, da un lato, e la rettifica che viene invece effettuata sula base del valore definito ai fini dell’imposta di registro in ordine ad una cessione di terreno edificabile come plusvalenza ai fini Irpef ai sensi dell’art. 67 B TUIR, dall’altro. Deduce che secondo l’orientamento del Giudice di legittimità l’Ufficio sarebbe legittimato ad accertare induttivamente la plusvalenza generatasi sulla scorta del valore definito ai fini dell’imposta di registro, null’altro dovendo provare l’Amministrazione e con onere a carico del contribuente di dimostrare che la vendita è avvenuta ad un prezzo inferiore. Errata sarebbe pertanto la decisione del Collegio d’appello nella parte in cui aveva argomentato in senso contrario all’orientamento sino ad allora seguito da questa Corte, all’uopo fondando la propria decisione sulla L. n. 88 del 2009, art. 24.

2.Con la seconda doglianza il patrono erariale censura la sentenza per aver la CTR erroneamente applicato la L. n. 88 del 2009, art. 24, che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma lett. d), e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3. Afferma infatti che la novella normativa troverebbe applicazione solo ai fini dell’imposta di registro, non trovando invece applicazione in ipotesi di plusvalenze Irpef, per le quali la base imponibile rimarrebbe ancorata alla differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto, a nulla rilevando il valore venale. Critica altresì la decisione per non aver tenuto conto che l’infedeltà del corrispettivo era stata radicata non tanto su una presunzione, quanto su un valore attribuito in base ad un altro atto impositivo emesso ai fini dell’imposta di registro, divenuto definitivo per mancata impugnazione, ed in conformità al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

3. In via preliminare occorre rilevate che, diversamente da quanto assunto dalla parte ricorrente, dall’esame della sentenza risulta che l’atto impositivo emesso ai fini dell’imposta di registro sia stato invece impugnato.

Tanto premesso i due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente e meritano di essere respinti.

4. In materia questa Corte ha invero affermato che “Come è stato osservato, la L. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), art. 24, comma 5, ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come il D.P.R. n. 633 del 1972, omologo art. 54, in materia di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione Europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. *****, aveva rilevato l’incompatibilità, in relazione specificamente all’IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette, di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v. Cass. 21/12/2016, n. 26487; Cass. 26.9.2014, n. 20419; cfr. anche circ. Agenzia entrate 14 aprile 2010, n. 18). Premesso ciò in diritto, la sentenza della CTR non merita censura, avendo il giudice di appello correttamente applicato le disposizioni legislative che si assumono violate. Appare, invece, che la parte ricorrente, sotto le spoglie della violazione di legge, intenda chiedere alla Corte l’espressione di un giudizio sostitutivo, che rinnovi il potere di governo del materiale probatorio, riservato al giudice del merito e perciò inammissibilmente stimolato. Il giudicante non ha fatto mostra di ignorare gli elementi che la parte ricorrente ha addotto come base per il raggiungimento del convincimento giudiziale ma, dando maggiore rilevanza ad altri contrastanti elementi di convincimento offerti dai contribuenti, ne ha ridotto la significatività ai fini della soluzione della lite, senza che ciò possa costituire ragione di violazione delle norme dalla ricorrente vagamente invocate” (Cfr. Cass., V, n. 11439/2018).

4.1 Il soprarichiamato orientamento è stato peraltro ribadito di recente anche in relazione alla cessione di immobili, all’uopo stabilendo che “Va rilevato che questa Corte, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti” (Cass. n. 2155 del 2019; Cass. n. 9474 del 2017). Il principio è applicabile anche all’imposta di registro, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea (Cass. n. 11439 del 2018)” (cfr. Cass., V, n. 16374 del 2020).

5. Corretta e immune da vizi appare pertanto la gravata decisione, essendosi la CTR conformata all’orientamento reso da questo Giudice di legittimità secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può più essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI o di quello stabilito ai fini dell’imposta di registro, richiedendo esso la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

I motivi sono pertanto infondati e debbono essere respinti.

6. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese anche in ragione del consolidarsi del principio giurisprudenziale di riferimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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