LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20322-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALI. DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
W.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6312/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’ufficio fiscale di Roma emetteva nei confronti di W.A. un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 ipotizzando l’esistenza di una società di fatto occulta dietro la ditta individuale Confezione Emilio di Y.D. nella quale era socia anche la predetta W.A..
Il ricorso proposto dalla contribuente contro tale atto veniva rigettato in primo grado dalla CTP con sentenza riformata dalla CTR Lazio che accoglieva il ricorso. L’Agenza delle entrate proponeva quindi ricorso per revocazione e la CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, lo dichiarava inammissibile, ritenendo che non ricorresse un’ipotesi di errore di fatto prevista dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata non si è costituita. La ricorrente ha depositato memoria.
La ricorrente deduce il vizio di non corrispondenza fra chiesto e pronunziato in relazione all’art. 112 c.p.c..
La CTR avrebbe motivato l’insussistenza dei presupposti dell’errore revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, non considerando che oggetto della revocazione era stata la dedotta contrarietà della sentenza di accoglimento del ricorso della W.A. con altre pronunzie che avevano riguardato: a) la stessa W.A. e W.A. come socie della società Zhonta srl, poi cancellata che avevano impugnato gli accertamenti emessi nei loro confronti innanzi al giudice tributario che aveva però confermato gli accertamenti; b)un’ altra socia della società Zhonta srl W.A. si sarebbe celata dietro le attività della Confezioni Emilio di Y.D., come era emerso da un pvc dal quale era derivato un accertamento impugnato dalla W.A. e poi confermato con sentenza definitiva. La CTR, in definitiva, avrebbe errato nel valutare l’esistenza di presupposti nono invocati dalla stessa.
Ricorre un’ipotesi di violazione del canone di cui all’art. 112 c.p.c.. Ed invero, a fronte di una censura correlata al motivo revocatorio dedotto, connesso all’esistenza di giudicati formatisi nei confronti di altri soggetti che ruotavano, secondo l’Ufficio, insieme alla W.A., attorno alla ditta Confezione Emilio di Y.D. e che riguardavano accertamenti spiccati dal medesimo ufficio, confermati quanto alla loro legittimità con sentenze passate in giudicato, la CTR aveva qualificato l’impugnazione per revocazione come rivolta a porre in discussione l’esistenza di caso sussunto sotto il paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 – e non di quello di cui allo stesso art., n. 5, invece prospettato nel ricorso per revocazione -. In questi termini la censura e’, come precisato anche in memoria dalla ricorrente, volta a contestare l’erronea statuizione del giudice che, stravolgendo la contestazione posta al suo esame, ha verificato l’esistenza (recte, l’inesistenza) di ipotesi di errore di fatto, senza provvedere alla verifica della fondatezza della censura per revocazione connessa all’esistenza di giudicati fra le stesse parti.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021