LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1172-2019 proposto da:
S.I., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato FREDA VALERIO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE;
– controricorrente –
contro
SCCI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3826/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’ingegnere S.I., volta alla declaratoria dell’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonché al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività liberoprofessionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria, disatteso il rilievo attinente alla prescrizione del credito, dovendosi avere riguardo ai fini della decorrenza del relativo termine a quello per la dichiarazione dei redditi;
la Corte territoriale aderiva al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.I. sulla base di due motivi;
controparte resiste con controricorso illustrato con memoria;
la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.
CONSIDERATO
Che:
con i(primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, D.L. n. 98 del 2011, art. 2, comma 26, art. 18, comma 12, L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, art. 10 e art. 21, e artt. 7,23 e 37 Statuto Inarcassa, osservando che l’interpretazione delle norme citate offerta dalla Suprema Corte e fatta propria dalla Corte d’appello non poteva essere condivisa, essendo la ratio della disciplina ravvisabile nella funzione residuale di garantire la copertura previdenziale a quei lavoratori che nonostante lo svolgimento di attività autonoma siano sprovvisti di qualsiasi forma di tutela previdenziale per non essere iscritti a nessun specifico albo e non usufruire della copertura dell’ente previdenziale di riferimento;
con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 3, comma 9, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 55, per avere il giudice di seconde cure escluso la maturazione del termine di prescrizione, ritenendolo decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, laddove la contribuzione è dovuta dal momento in cui scadono i termini per il pagamento di essa, a loro volta coincidenti con quelli previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, termine rispetto al quale la notifica degli avvisi di addebito risulta intervenuta oltre il quinquennio;
il primo motivo è privo di fondamento, in quanto, come chiarito dai plurimi precedenti di legittimità, la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);
il secondo motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. 27950/2018), secondo cui “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”;
in accoglimento del secondo motivo, pertanto, la sentenza deve essere cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti riguardo al computo del termine prescrizionale, anche con riguardo al rilevato slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi previsto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, in applicazione del D.P.C.M. del 4 giugno 2009;
in conclusione va rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021