LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30371-2019 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALE LEONIDA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 176/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 25/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
Che:
P.D. proponeva ricorso, con unico motivo, avverso provvedimento di diniego del riconoscimento dello stato invalidante e del diritto all’indennità di accompagnamento emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, a seguito di opposizione in procedimento ex art. 445-bis c.p.c.;
controparte resisteva con controricorso e depositava memoria; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla contropart.
CONSIDERATO
Che e’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dal controricorrente. Ed invero il ricorso per cassazione, notificato il 10 ottobre 2019 avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia del 25 marzo 2019, è tardivo rispetto al termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.;
nessun rilievo assume in sede di legittimità la circostanza, rilevata in memoria dall’Inps, dell’essere nelle more intervenuto il decesso del ricorrente (nel senso che nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo la concorde giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. n. 24635 del 03/12/2015n. 1757 del 29/01/2016);
il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza provvedimento alcuno sulle spese, avendo parte ricorrente formulato dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021