LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12462-2020 proposto da:
M.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE *****, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4375/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO Che:
M.M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 febbraio 2020, n. 4375, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto il gravame da egli proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il credito vantato da Roma Capitale e inefficace la cartella di pagamento emessa, condannando l’Agenzia delle entrate a rimborsare al ricorrente le spese dei due gradi del giudizio, invece compensando le medesime tra il ricorrente e Roma Capitale.
Le intimate Roma Capitale e Agenzia delle entrate non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c., censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha così motivato: “le spese sono liquidate a carico della sola Agenzia delle entrate che ha omesso di costituirsi in giudizio e non ha provato di avere provveduto a conservare con la dovuta diligenza le ragioni creditorie dell’ente che aveva affidato il credito per la esazione dello stesso; sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra Roma Capitale e l’odierno appellante”.
Il ricorso va accolto.
Secondo l’art. 92 c.p.c., letto alla luce della pronuncia del giudice delle leggi n. 77/2018, il giudice può compensare le spese, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, solo ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (v. Cass. 2487/2019 citata dal ricorrente). Al contrario, nel caso in esame, il Tribunale di Roma si è limitato a motivare la compensazione delle spese genericamente invocando “giuste ragioni”.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura accolta; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito e Roma Capitale è condannata in solido con l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio così come liquidate dal Tribunale; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna Roma Capitale in solido con l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spe “del giudizio di opposizione come liquidate dal Tribunale; condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di M.M.G., che liquida in Euro 800, di cui 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021