LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19995-2019 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROTONDO MICHELE, MOBILIO GIANFRANCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11094/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania, nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di G.V. contro l’avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno di imposta 2010, dichiarava di compensare le spese “attesa la natura delle questioni affrontate e risolte”.
Il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e art. 132 c.p.c. La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era incomprensibile e non conforme a legge.
Il motivo è fondato.
Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9 comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” – cfr. Cass. n. 16470/2018 -.
Orbene, con riferimento alla sovrapponibile formula contemplata dall’art. 92 c.p.c. questa Corte ha ritenuto che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo-cfr.Cass.n. 22310/2017-, sicché la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2 – cfr. Cass. n. 4696/2019 -.
Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all’1.1.2016, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata (Cass. n. 17611/2016), la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale già affermata dal primo giudice a carico dell’Ufficio emittente l’avviso di accertamento, ha disposto la compensazione delle spese processuali su presupposti vaghi e non verificabili.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021