LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20003-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97.), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MODA & MUSICA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11011/3/2018 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA REGIONAI,E della CAMPANIA, depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBFRTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dalla società Moda & Musica srl, annullò l’avviso di irrogazione sanzioni emesso per l’irregolare introduzione in deposito IVA, negli anni 2004/2005, di merce, risultante da n. 22 bollette d’importazione, importata senza previo adempimento degli obblighi di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis.
Secondo la CTR, per effetto dell’annullamento dell’atto costituente il presupposto delle sanzioni da parte della medesima CTR con sentenza n. 26/08/13, passata in giudicato, in relazione all’intervenuta prescrizione dell’illecito contestato dall’ufficio, doveva ritenersi che il venir meno degli elementi costituitivi dell’illecito tributario avevano efficacia diretta anche in relazione all’accertamento dell’obbligazione accessoria concernente la sanzione pecuniaria.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita in giudizio.
La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2909 c.c.. Il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che la sentenza adottata dalla stessa CTR sulla quale aveva fondato l’affermazione del venir meno del presupposto giustificativo delle sanzioni di cui all’atto di contestazione non aveva riguardato l’intera pretesa originariamente fatta valere dall’Ufficio, ma soltanto una parte, non risultando modificata la restante porzione di rettifica relativa a condotte non dichiarate prescritte, come risultava dallo stralcio della sentenza della CTR n. 26/08/2013.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13. La mancata introduzione della merce nel deposito IVA, fatto acclarato, anche in caso di assolvimento dell’IVA con meccanismo dell’autofatturazione, non avrebbe potuto giustificare l’eliminazione delle sanzioni che sarebbero invece dovute comunque.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dallo stralcio di sentenza della CTR Campania n. 26/08/2013 emerge indiscutibilmente che l’annullamento della pretesa fiscale concernente la debenza dell’imposta IVA per l’indebito utilizzo dell’esenzione collegata all’inserimento delle merce importata nel deposito IVA ha riguardato solo una parte delle operazioni alle quali l’Ufficio aveva applicato le sanzioni e precisamente n. 13 operazioni doganali, avendo la CTR confermato la legittimità della pretesa per le restanti indicate dall’Ufficio.
Orbene, risulta evidente l’errore in cui è incorso il primo giudice, che ha ritenuto essere venuto meno il comportamento illecito per effetto dell’intervenuta prescrizione con riguardo a tutte le operazioni doganali alle quali si riferivano le sanzioni applicate, invece tralasciando di considerare l’esistenza di bollette per le quali era stata confermata la piena legittimità.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Ed invero, la censura non investe alcuna ragione giustificativa utilizzata dalla CTR nella sentenza impugnata, invece affermando che la sanzione reclamata dall’Ufficio sarebbe comunque dovuta in relazione alla mancata introduzione della merce nel deposito IVA e malgrado l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del c.d. reverse charge.
Ma tale affermazione non si concilia con quanto ritenuto dalla CTR, laddove è stato riconosciuto che per effetto della prescrizione della pretesa sostanziale anche le sanzioni erano soggette allo stesso regime in relazione alla natura accessoria. Affermazione non impugnata dall’Agenzia.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021