Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.38008 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6171/2013 R.G. proposto da:

Equitalia Nord spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gustavo Visentini e dall’avv. Alfonso Papa Malatesta, con domicilio eletto in Roma, Piazza Barberini n. 12, presso lo studio dei difensori;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Minerva Research srl

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 72/14/12, depositata il 19 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon;

uditi gli Avv. Alfonso Papa Malatesta e Giovanni Palatiello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata accoglieva parzialmente l’appello proposto da Minerva Research srl avverso la sentenza n. 16/08/11 della Commissione tributaria provincia, e di Treviso che ne aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento per II.DD. ed IVA 2001.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che, ferma l’infondatezza del gravame della società contribuente per gli altri motivi (mancanza di motivazione degli atti impugnati ed altre violazioni formali; mancata notifica della cartella di pagamento prodromica), era fondato il motivo di appello relativo alla determinazione degli interessi moratori, dovendosi applicare il tasso legale, in assenza dell’emanazione del Decreto (ministeriale) ad hoc previsto dalla legge sulla riscossione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria.

Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La società contribuente è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità de la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, poiché la CTR non ha adeguatamente argomentato la ragione giuridica per la quale ha ritenuto di dover rideterminare la misura degli interessi moratori dovuti dalla società contribuente, affermando l’applicabilità del tasso legale generale, in luogo di quello speciale previsto dalla normativa sulla riscossione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30).

La censura è infondata.

Va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Pur veramente stringata, la motivazione della sentenza impugnata non può essere sussunta nei paradigmi invalidanti enucleati nell’arresto giurisprudenziale citato.

Il giudice tributario di appello infatti in ordine al punto decisionale de quo ha esposto la ragione per la quale riteneva applicabile il tasso legale generale e non quello di cui alla legge disciplinante la riscossione dei tributi, individuandola nella mancata emanazione del decreto indicato nella legge medesima quale fonte provvedimentale di fissazione del tasso speciale.

In tal modo l’obbligo motivazionale deve considerarsi assolto, ancorché nell’essenzialità del “minimo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).

Con il secondo ed il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57, 62, 68, poiché la CTR ha ritenuto che agli interessi moratori de quibus si deve applicare il tasso legale generale e non quello determinato ai sensi della disposizione legislativa in materia di riscossione evocata, anche secondo le nuove competenze agenziali di cui alle disposizioni della relativa legge di riforma altresì evocate.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.

Va premesso in fatto che si tratta specificamente di interessi moratori derivanti dall’omesso pagamento di imposte dirette ed IVA per l’anno 2001, essendo stati questi tributi ed i relativi interessi richiesti con cartella di pagamento notificata alla società contribuente in data 25 agosto 2006, non adempiuta e perciò seguita dall’intimazione notificata in data 24 giugno 2010, impugnata nel presente processo.

Nella versione applicabile ratione temporis il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

E’ del tutto chiaro che con il D.Lgs. n. 300 del 1999 (v. in particolare gli artt. 57, 62, 68) anche questa competenza ministeriale è stata trasferita all’Agenzia delle entrate ed in particolare al suo direttore e legale rappresentante, sicché l’ultimo decreto ministeriale è stato emesso il 28 luglio 2000 ed il primo direttoriale il 4 settembre 2009. Ciò posto, va ribadito che “In tema d’ interessi di riscossione, la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento, implica l’applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall’ultimo decreto (o provvedimento dell’Agenzia delle entrate), che resta efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 16778 del 06/08/2020, Rv. 658696 – 01; conf. a Cass., 13134634/2018).

Infatti, come detto non potendosi dubitare della “successione” dell’Agenzia delle entrate (in persona del suo direttore) anche nella specifica competenza in questione, risulta corretta l’affermazione della ricorrente, sulla base della citata giurisprudenza amministrativa che il mancato esercizio del potere de quo negli anni dal 2000 (ultimo decreto ministeriale) al 2009 (primo decreto direttoriale) abbia implicato la disapplicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, quanto piuttosto, appunto come affermatosi in detto arresto giurisprudenziale, l’ultrattività della determinazione di cui al dm 28 luglio 2000.

In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il quarto (in quanto subordinato), la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve respingersi il ricorso introduttivo della lite.

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate atteso il recente consolidamento ermeneutico di legittimità in ordine alle questioni giuridiche che ne hanno formato l’oggetto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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