LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7348/2013 R.G. proposto da:
C.A., con l’avvocato Francesco Procaccini nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefania Iasonna, in Roma, alla via Atanasio Kirker, n. 7;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania – Napoli, n. 8082/18/14, pronunciata il 24 giugno 2014 e depositata il 23 settembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
Il contribuente era attinto da avviso di accertamento sintetico (c.d. “redditometro”) per l’anno di imposta 2004, in ragione della disponibilità di beni-indice, nella specie un finanziamento soci in conto capitale di Euro 225.000 per la società ***** s.r.l., poi trasformata in ***** s.p.a., successivamente fallita.
Insorgeva il contribuente sollevando plurime doglianze nel rito e nel merito, segnatamente la mancanza di contraddittorio preventivo all’atto impositivo, la carenza di indizi con il carattere di presunzioni quantomeno relative, la riferibilità delle contestate somme alla stessa società che aveva proceduto all’aumento di capitale con somme proprie.
I gradi di merito era sfavorevoli al contribuente che ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l’avvocatura si riserva di spiegare difese in udienza.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, codice del processo tributario – c.t.p., nella sostanza lamentando che la sentenza dichiari l’appello inammissibile per difetto di specifiche censure alla sentenza di primo grado, che invece erano esistenti, precise e pertinenti, riportandone la trascrizione nel corpo del ricorso per cassazione, ai fini della sua completezza. Tali censura ritenute inammissibili sarebbero: 1) mancato invito al contraddittorio; 2) carenza di motivazione della sentenza di primo grado sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto destituito di prove; 3) dimostrazione mediante assegni circolari che l’aumento di capitale era riferibile a risorse della società; 4) contraddittorietà dell’accertamento ove l’Ufficio stesso afferma che i soci non avevano fondi sufficienti per l’aumento del capitale.
1.1 Il motivo è ammissibile ed è irrilevante la mancata impugnazione del capo di merito (peraltro tuzioristicamente svolta), in quanto è principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840). Per quanto il giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1093), persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399), non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione (e del conseguente motivo di impugnazione) attinente al merito (Cass., Sez. U., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; conf. Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004).
1.2. In tema di specificità dell’appello questa Corte ha statuito che Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass. V, n. 707/2019), poiché Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (cfr. Cass. V, n. 32945 del 2018).
Nel concreto, la parte privata aveva evidenziato come motivi di doglianza – debitamente trascrivendo l’atto d’appello ai fini dell’autosufficienza del motivo – le puntuali circostanze: 1) mancato invito al contraddittorio; 2) carenza di motivazione della sentenza di primo grado sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto destituito di prove; 3) dimostrazione mediante assegni circolari che l’aumento di capitale era riferibile a risorse della società; 4) contraddittorietà dell’accertamento ove l’Ufficio stesso afferma che i soci non avevano fondi sufficienti per l’aumento del capitale. Si tratta di motivi specifici per cui non poteva essere pronunciata la sanzione dell’inammissibilità.
Il primo motivo è quindi fondato e va accolto con rinvio al giudice di merito.
Il carattere pregiudiziale del motivo accolto comporta l’assorbimento degli altri.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania – Napoli, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021