LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8141/2015 R.G. proposto da:
soc. SO.CO.SI. s.r.l., con l’avvocato Andrea Amatucci nel domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, al Largo Arenula, n. 34;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia – Sez. staccata di Siracusa, n. 2713/16/14, pronunciata il 03 giugno 2014 e depositata il 23 settembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
La società contribuente opera in territorio siciliano e ambiva ottenere l’agevolazione prevista dalla L.R. n. 21 del 2003, art. 15, ove testualmente disponeva al comma 1: Al fine di incentivare lo sviluppo dell’economia siciliana, è concessa l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.
Senonché nel 2011 era attinta da provvedimento impositivo per l’anno di imposta 2006 con cui era accertata maggiore IRAP pari ad Euro 66.865,00 oltre a sanzioni ed interessi, in quanto disconosceva alla società contribuente il beneficio regionale predetto, sull’argomento non essere stata esposta la dichiarazione dei redditi a fini IRAP per l’anno 2003, riconoscendo in tale adempimento il presupposto normativo richiesto per accedere al beneficio.
Insorgeva la società contribuente, non trovando apprezzamento favorevole delle proprie ragioni nei gradi di merito, donde ricorre per cassazione affidandosi ad unico motivo, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione della L.R.S. n. 21 del 2003, art. 15, nella sostanza affermando che la fonte regionale non impone la presentazione della dichiarazione dei redditi a fini IRAP, ben potendosi desumere aliunde la quantificazione di ai fini del tributo e comunque il dato richiesto. Più in particolare, la società contribuente espone di aver comunque prodotto presso la CCIAA i propri bilanci, nonché dalla dichiarazione IVA, tutte scritture contabili ufficiali e, nel caso IVA, anche di natura fiscale, per cui ampiamente idonee al fine di beneficiare l’agevolazione regionale. Infine, viene richiamato l’art. 12 preleggi, per condurre ad una lettura aperta del lemma “dichiarata”, intendendosi come “espressa” in ogni altra ed equivalente forma ufficiale e, comunque, obbiettiva.
Il motivo non può essere accolto.
Il richiamo all’art. 12 preleggi, non è infatti pertinente, trattandosi di disposizione specifica, atta ad esentare -a determinane condizioni e per periodi limitati- dall’assolvimento dell’IRAP, quindi di norma eccezionale, attratta alla regola ermeneutica di cui al successivo art. 14, ove è inibita ogni analogia o equipollenza, dovendosi far riferimento ad una stretta lettura. Ed infatti, se il problema ragion d’essere della norma, sua ratio, è quello della crisi di impresa in ragione delle contingenze dovute anche a fatti calamitosi, il mezzo con cui intende risolverlo, lo scopo o telos, è l’alleviamento fiscale calcolato sulla media del triennio 2001-2003 e, comunque, nei limiti degli aiuti di Stato ammessi dalle disposizioni Eurounitarie. Ne consegue che al termine dichiarata si deve dare il significato univoco di “esposta in dichiarazione dei redditi”.
A tale principi si è uniformata l’impugnata sentenza che va confermata con il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021