LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14651/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
contro
D.R., elettivamente domiciliato in Roma, via San Tommaso d’Aquino n. 105, presso lo studio dell’Avv. Fabio Magnoni, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Cesare Chiarinelli ed Emanuele Chiarinelli;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2471/2/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 14 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.
RILEVATO
che:
1. Con avviso di accertamento notificato nel novembre 2007, l’Agenzia delle Entrate assoggettava a tassazione separata la plusvalenza realizzata nell’anno d’imposta 2003 (ma non indicata nella relativa dichiarazione dei redditi) da D.R. mediante la cessione (con atto del *****) di un terreno edificabile sito in *****, pervenuto al contribuente per donazione nell’anno 1977. Determinata l’entità della plusvalenza nell’importo di Euro 108.818 pari alla differenza tra il prezzo dichiarato nell’atto di vendita (Euro 120.867,37) ed il valore del terreno (Euro 10.141) aumentato delle spese (Euro 1.598) emergenti dall’atto di donazione – l’Ufficio recuperava a tassazione l’imposta IRPEF non corrisposta, maggiorata di sanzioni ed interessi.
2. L’impugnativa spiegata dal contribuente veniva accolta dall’adita Commissione tributaria provinciale di Rieti la quale stabiliva che il valore del terreno da considerare ai fini del computo della plusvalenza andava determinato con riferimento al momento di concessione dell’edificabilità (in dettaglio, al *****, data di inizio della lottizzazione) e riconosceva inoltre costi sostenuti dal contribuente (a titolo di oneri di urbanizzazione, spese e contributi consortili) riconducibili all’immobile tassato.
3. Avverso detta decisione spiegava appello l’Agenzia delle Entrate lamentando: a) circa il valore del terreno, vizio di ultrapetizione, per avere il giudice di prime cure deciso su contestazione sollevata tardivamente, ovvero soltanto con memoria illustrativa depositata lite pendente; b) l’errata quantificazione dei costi certi e oggettivamente riconducibili al cespite rilevanti ai fini dell’entità della plusvalenza.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’impugnazione limitatamente alla seconda doglianza, disattendendo la prima censura sul rilievo che “il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado contiene specifici riferimenti alla rilevanza del momento della lottizzazione, per cui non sussiste un’ipotesi di ampliamento dell’oggetto del ricorso con motivi aggiunti ai sensi del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24”.
4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, D.R..
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Ad avviso dell’impugnante, la decisione favorevole al contribuente circa il valore del cespite da considerare ai fini della plusvalenza è fondata su motivi e su documenti non esaminabili dal giudice, in quanto articolati e prodotti tardivamente soltanto con la memoria illustrativa depositata in prime cure, contenendo l’originario ricorso introduttivo della lite unicamente rilievi sul costo d’acquisto del bene.
4.1. La doglianza è fondata è merita accoglimento.
Giova rammentare che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo di primo grado, per essere ammissibile la presentazione di motivi aggiunti unicamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2). La deduzione, nella memoria depositata lite pendente, di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento è pertanto inammissibile, in quanto la controversia ha un oggetto rigidamente circoscritto alle contestazioni avverso l’atto impositivo proposte con il libello introduttivo, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto (ex plurimis, Cass. 24/07/2018, n. 19616; Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 17/04/2015, n. 7863; Cass. 24/10/2014, n. 22662; Cass. 02/07/2014, n. 15051).
4.2. Orbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza integralmente trascritto nel corpo del ricorso in questa sede proposto, in ossequio al principio di autosufficienza che informa il giudizio di legittimità – alcuna contestazione sul criterio di determinazione del valore normale del terreno (elemento rilevante per il computo della plusvalenza ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68 – già art. 82 -) era stata sollevata ad opera del contribuente, il quale aveva unicamente invocato una minore entità della plusvalenza in ragione di oneri inerenti al bene, asseritamente sopportati e non considerati nell’atto impositivo.
I riferimenti all’inclusione del terreno in un piano di lottizzazione ed al rilascio della concessione edilizia presenti nell’originario libello introduttivo (e valorizzati dalla sentenza impugnata per disattendere l’appello dell’Ufficio) risultano, univocamente ed esclusivamente, finalizzati al riconoscimento dei relativi costi in guisa di maggiorazione del valore del bene.
Per contro, una confutazione del valore del bene da assumere a parametro di computo della plusvalenza – con la specifica allegazione della data di inizio della lottizzazione e del valore del fondo a tale epoca, nonché con la produzione di documenti asseverativi di ciò – è stata effettuata per la prima volta soltanto con la successiva memoria illustrativa (il cui contenuto è anch’esso pedissequamente riportato nell’atto di impugnazione innanzi questa Corte).
Ma una doglianza siffatta integra una ragione di (parziale) insussistenza della ripresa a tassazione e di invalidità dell’atto impositivo differente, per presupposti di fatto e di diritto, rispetto al thema decidendum cristallizzato con le allegazioni del ricorso nativo, siccome implicante la necessaria verifica in ordine a situazioni fattuali in precedenza nemmeno prospettate.
Ne deriva che sul valore del cespite come determinato nell’avviso di accertamento il giudice di prossimità non poteva pronunciarsi (né, a fortiori, apprezzare le prove documentali al riguardo offerte), dovendo dichiarare inammissibili le eccezioni del contribuente.
5. L’accoglimento del primo motivo per le descritte considerazioni importa l’assorbimento del secondo, con cui è stato lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
6. Cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, va disposta il rinvio della causa innanzi la Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, chiamata, merce’ gli accertamenti di fatto ad hoc necessari, a quantificare l’esatta entità della plusvalenza, tenendo conto del fatto che l’importo dei costi da aggiungere al valore del cespite risulta definitivamente fissato nella misura stabilita dalla stessa C.T.R. nella sentenza n. 2471/2/14, siccome in parte qua non impugnata dal contribuente.
7. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021